Il 9 febbraio 1849 l’Assemblea Costituente, formatasi dopo le libere elezioni del 21 gennaio tenutesi all’interno dei territori dello Stato Pontificio, proclamò la Repubblica Romana con 120 voti a favore, 10 contrari e 12 astenuti. Il decreto fondamentale recitava:
“Il Papato è decaduto di fatto e di diritto dal governo temporale dello Stato Romano.
Il Pontefice avrà tutte le guarentigie necessarie per l’indipendenza nell’esercizio della sua potestà spirituale.
La forma del governo dello Stato Romano sarà la democrazia pura, e prenderà il glorioso nome di Repubblica Romana.
La Repubblica Romana avrà col resto d’Italia le relazioni che esige la nazionalità comune”.
Questa Repubblica Romana nacque dopo la fuga del papa Pio IX, avvenuta nella notte del 24 novembre 1848, in conseguenza dei moti rivoluzionari che infiammarono non solo Roma, ma anche l’Europa, portando una ventata di ideali di libertà e democrazia. Le elezioni per l’Assemblea Costituente furono condannate dal papa con la scomunica comminata a chi vi prendeva parte, ma nonostante questo 250.000 cittadini, più di un terzo degli aventi diritto, votarono eleggendo l’Assemblea composta da 179 membri (21 in meno rispetto al numero previsto dei rappresentanti a causa di rinunce ed elezioni multiple dello stesso candidato). Dei 179 deputati 172 facevano parte dello Stato Pontificio: 65 emiliani e romagnoli, 50 marchigiani, 25 umbri, 32 laziali. Tra i sette deputati non pontifici figurò Giuseppe Garibaldi, eletto nel seggio di Macerata. I moderati ottennero la maggioranza. I membri dell’Assemblea si riunirono il 5 febbraio in Campidoglio e, dopo aver assistito alla messa nella Basilica dell’Ara Cœli, si diressero verso il Palazzo della Cancelleria, dove Carlo Armellini tenne il discorso inaugurale. L’Assemblea era presieduta da monsignor Carlo Emanuele Muzzarelli.
Come si sa, la Repubblica Romana fu un’esperienza brevissima che si concluse il 4 luglio 1849 con l’intervento militare della Francia. Soltanto il giorno prima della capitolazione l’Assemblea Costituente approvò la Costituzione, un documento all’avanguardia per l’epoca sia in tema di diritti civili che di laicità dello Stato. Il documento originale, con la firma di tutti i deputati dell’Assemblea, fu salvato dal Segretario Generale, Giovanni Pennacchi, che lo conservò fino alla sua morte, avvenuta nel 1883. Adesso si trova nella Biblioteca Augusta di Perugia.
Ecco il testo:
LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA DEL 1849
PRINCIPII FONDAMENTALI
I. La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica.
II. Il regime democratico ha per regola l’eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta.
III. La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.
IV. La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l’italiana.
V. I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.
VI. La piú equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll’interesse politico dello Stato è la norma del riparto territoriale della Repubblica.
VII. Dalla credenza religiosa non dipende l’esercizio dei diritti civili e politici.
VIII. Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l’esercizio indipendente del potere spirituale.
TITOLO I
DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI
ART. 1. – Sono cittadini della Repubblica:
Gli originarii della Repubblica;
Coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti;
Gli altri Italiani col domicilio di sei mesi;
Gli stranieri col domicilio di dieci anni;
I naturalizzati con decreto del potere legislativo.
ART. 2. – Si perde la cittadinanza:
Per naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo di non più tornare;
Per l’abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in pericolo;
Per accettazione di titoli conferiti dallo straniero;
Per accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del governo della Repubblica; l’autorizzazione è sempre presunta quando si combatte per la libertà d’un popolo;
Per condanna giudiziale.
ART. 3. – Le persone e le proprietà sono inviolabili.
ART. 4. – Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudice, né essere distolto dai suoi giudici naturali. Nessuna Corte o Commissione eccezionale può istituirsi sotto qualsiasi titolo o nome. Nessuno può essere carcerato per debiti.
ART. 5. – Le pene di morte e di confisca sono proscritte.
ART. 6. – Il domicilio è sacro: non è permesso penetrarvi che nei casi e modi determinati dalla legge.
ART. 7. – La manifestazione del pensiero è libera; la legge ne punisce l’abuso senza alcuna censura preventiva.
ART. 8. – L’insegnamento è libero. Le condizioni di moralità e capacità, per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge.
ART. 9. – Il segreto delle lettere è inviolabile.
ART. 10. – Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente e collettivamente.
ART. 11. – L’associazione senz’armi e senza scopo di delitto, è libera.
ART. 12. – Tutti i cittadini appartengono alla guardia nazionale nei modi e colle eccezioni fissate dalla legge.
ART. 13. – Nessuno può essere astretto a perdere la proprietà delle cose, se non in causa pubblica, e previa giusta indennità.
ART. 14. – La legge determina le spese della Repubblica, e il modo di contribuirvi. Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, nè percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato.
TITOLO II
DELL’ORDINAMENTO POLITICO
ART. 15. – Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall’Assemblea, dal Consolato, dall’Ordine giudiziario.
TITOLO III
DELL’ASSEMBLEA
ART. 16. – L’Assemblea è costituita da Rappresentanti del popolo.
ART. 17. – Ogni cittadino che gode i diritti civili e politici a 21 anno è elettore, a 25 è eleggibile.
ART. 18. – Non può essere rappresentante del popolo un pubblico funzionario nominato dai consoli o dai ministri.
ART. 19. – Il numero dei rappresentanti è determinato in proporzione di uno ogni ventimila abitanti.
ART. 20. – I Comizi generali si radunano ogni tre anni nel 21 aprile. Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.
ART. 21. – L’Assemblea si riunisce il 15 maggio successivamente all’elezione. Si rinnova ogni tre anni.
ART. 22. – L’Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti, e dispone della forza armata di cui crederà aver bisogno.
ART. 23. – L’Assemblea è indissolubile e permanente, salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che crederà. Nell’intervallo può essere convocata ad urgenza sull’invito del presidente co’ segretari, di trenta membri, o del Consolato.
ART. 24. – Non è legale se non riunisce la metà, piú uno dei suoi rappresentanti. Il numero qualunque de’ presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti.
ART. 25. – Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche. Può costituirsi in comitato segreto.
ART. 26. – I rappresentanti del popolo sono inviolabili per le opinioni emesse nell’Assemblea, restando interdetta qualunque inquisizione.
ART. 27. – Ogni arresto o inquisizione contro un rappresentante è vietato senza permesso dell’Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante. Nel caso di arresto in flagranza di delitto, l’Assemblea che ne sarà immediatamente informata, determina la continuazione o cessazione del processo. Questa disposizione si applica al caso in cui un cittadino carcerato fosse eletto rappresentante.
ART. 28. – Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo cui non può rinunziare.
ART. 29. – L’Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra, e dei trattati.
ART. 30. – La proposta delle leggi appartiene ai rappresentanti e al Consolato.
ART. 31. – Nessuna proposta ha forza di legge, se non dopo adottata con due deliberazioni prese all’intervallo non minore di otto giorni, salvo all’Assemblea di abbreviarlo in caso d’urgenza.
ART. 32. – Le leggi adottate dall’Assemblea vengono senza ritardo promulgate dal Consolato in nome di Dio e del popolo. Se il Consolato indugia, il presidente dell’Assemblea fa la promulgazione.
TITOLO IV
DEL CONSOLATO E DEL MINISTERO
ART. 33. – Tre sono i consoli. Vengono nominati dall’Assemblea a maggioranza di due terzi di suffragi. Debbono essere cittadini della repubblica, e dell’età di 30 anni compiti.
ART. 34. – L’ufficio dei consoli dura tre anni. Ogni anno uno dei consoli esce d’ufficio. Le due prime volte decide la sorte fra i tre primi eletti. Niun console può essere rieletto se non dopo trascorsi tre anni dacché uscí di carica.
ART. 35. – Vi sono sette ministri di nomina del Consolato:
1. Degli affari interni;
2. Degli affari esteri;
3. Di guerra e marina;
4. Di finanze;
5. Di grazia e giustizia;
6. Di agricoltura, commercio, industria e lavori pubblici;
7. Del culto, istruzione pubblica, belle arti e beneficenza.
ART. 36. – Ai consoli sono commesse l’esecuzione delle leggi, e le relazioni internazionali.
ART. 37. – Ai consoli spetta la nomina e revocazione di quegli impieghi che la legge non riserva ad altra autorità; ma ogni nomina e revocazione deve esser fatta in consiglio de’ ministri.
ART. 38. – Gli atti dei consoli, finché non sieno contrassegnati dal ministro incaricato dell’esecuzione, restano senza effetto. Basta la sola firma dei consoli per la nomina e revocazione dei ministri.
ART. 39. – Ogni anno, ed a qualunque richiesta dell’Assemblea, i consoli espongono lo stato degli affari della Repubblica.
ART. 40. – I ministri hanno il diritto di parlare all’Assemblea sugli affari che li risguardano.
ART. 41. – I consoli risiedono nel luogo ove si convoca l’Assemblea, né possono escire dal territorio della Repubblica senza una risoluzione dell’Assemblea sotto pena di decadenza.
ART. 42. – Sono alloggiati a spese della Repubblica, e ciascuno riceve un appuntamento di scudi tremila e seicento.
ART. 43. – I consoli e i ministri sono responsabili.
ART. 44. – I consoli e i ministri possono essere posti in stato d’accusa dall’Assemblea sulla proposta di dieci rappresentanti. La dimanda deve essere discussa come una legge.
ART. 45. – Ammessa l’accusa, il console è sospeso dalle sue funzioni. Se assoluto, ritorna all’esercizio della sua carica, se condannato, passa a nuova elezione.
TITOLO V
DEL CONSIGLIO DI STATO
ART. 46. – Vi è un consiglio di stato, composto da quindici consiglieri nominati dall’Assemblea.
ART. 47. – Esso deve essere consultato dai Consoli, e dai ministri sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive; può esserlo sulle relazioni politiche.
ART. 48. – Esso emana que’ regolamenti pei quali l’Assemblea gli ha dato una speciale delegazione. Le altre funzioni sono determinate da una legge particolare.
TITOLO VI
DEL POTERE GIUDIZIARIO
ART. 49. – I giudici nell’esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello Stato.
ART. 50. – Nominati dai consoli ed in consiglio de’ ministri sono inamovibili, non possono essere promossi, né trasclocati che con proprio consenso, né sospesi, degradati, o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza.
ART. 51. – Per le contese civili vi è una magistratura di pace.
ART. 52. – La giustizia è amministrata in nome del popolo pubblicamente; ma il tribunale, a causa di moralità, può ordinare che la discussione sia fatta a porte chiuse.
ART. 53. – Nelle cause criminali al popolo appartiene il giudizio del fatto, ai tribunali l’applicazione della legge. La istituzione dei giudici del fatto è determinata da legge relativa.
ART. 54. – Vi è un pubblico ministero presso i tribunali della Repubblica.
ART. 55. – Un tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi luogo a gravame, i consoli ed i ministri messi in istato di accusa. Il tribunale supremo si compone del presidente, di quattro giudici piú anziani della cassazione, e di giudici del fatto, tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia. L’Assemblea designa il magistrato che deve esercitare le funzioni di pubblico ministero presso il tribunale supremo. È d’uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna.
TITOLO VII
DELLA FORZA PUBBLICA
ART. 56. – L’ammontare della forza stipendiata di terra e di mare è determinato da una legge, e solo per una legge può essere aumentato o diminuito.
ART. 57. – L’esercito si forma per arruolamento volontario, o nel modo che la legge determina.
ART. 58. – Nessuna truppa straniera può essere assoldata, né introdotta nel territorio della Repubblica, senza decreto dell’Assemblea.
ART. 59. – I generali sono nominati dall’Assemblea sopra proposta del Consolato.
ART. 60. – La distribuzione dei corpi di linea e la forza delle interne guarnigioni sono determinate dall’Assemblea, né possono subire variazioni, o traslocamento anche momentaneo, senza di lei consenso.
ART. 61. – Nella guardia nazionale ogni grado è conferito per elezione.
ART. 62. – Alla guardia nazionale è affidato principalmente il mantenimento dell’ordine interno e della costituzione.
TITOLO VIII
DELLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
ART. 63. – Qualunque riforma di costituzione può essere solo domandata nell’ultimo anno della legislatura da un terzo almeno dei rappresentanti.
ART. 64. – L’Assemblea delibera per due volte sulla domanda all’intervallo di due mesi. Opinando l’Assemblea per la riforma alla maggioranza di due terzi, vengono convocati i comizii generali, onde eleggere i rappresentanti per la costituente, in ragione di uno ogni 15 mila abitanti.
ART. 65. – L’Assemblea di revisione è ancora assemblea legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere tre mesi.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 66. – Le operazioni della costituente attuale saranno specialmente dirette alla formazione della legge elettorale, e delle altre leggi organiche necessarie all’attuazione della costituzione.
ART. 67. – Coll’apertura dell’Assemblea legislativa cessa il mandato della costituente.
ART. 68. – Le leggi e i regolamenti esistenti restano in vigore in quanto non si oppongono alla costituzione, e finché non sieno abrogati.
ART. 69. – Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma.