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A Strasburgo vince la famiglia naturale e i diritti del bambino

Creato il 23 marzo 2012 da Uccronline

A Strasburgo vince la famiglia naturale e i diritti del bambino

 

di Maurizio Pucciarelli*
*avvocato

 

Sentenza importante della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo (del 15/3/2012 su ricorso n. 25951/07). Il caso riguarda due signore, Dubois e Gas, omosessuali e conviventi da lungo tempo. La prima, qualche anno fa, si era recata in Belgio dove si era sottoposta a procreazione medicalmente assistita eterologa con seme da donatore anonimo e al ritorno in Francia aveva partorito e riconosciuto una bambina. Le due donne avevano poi sottoscritto un PACS (accordo di convivenza) e in forza della loro collaudata unione, la sig. Gas aveva richiesto di poter adottare la figlia della convivente. La legge prevede questa possibilità.

Pensate al caso di una donna con un figlio che si sposi, il marito potrà adottare il figlio della moglie e quest’ultima non perderà la potestà genitoriale sulla propria figlia, ma la eserciterà insieme al marito. Ma, dice la legge francese, questo è possibile solo se i genitori sono sposati. Nel caso di coppie non sposate o di PACS l’adozione di uno dei due soggetti fa perdere la potestà genitoriale all’altro. A causa di queste limitazioni Dubois e Gas sono ricorse alla corte di Strasburgo lamentando di aver subito una discriminazione fondata sul loro sesso e chiedendo la condanna della Francia. Ma la corte ha stabilito che gli Stati membri hanno ampi margini di discrezionalità nel definire i contenuti della vita familiare delle coppie gay e di quelle sposate, e che pertanto non esiste un diritto a che lo status giuridico basato su un accordo di convivenza sia sovrapponibile a quello del matrimonio, anche perché l’art. 12 della Convenzione esplicitamente si riferisce ad un uomo e ad una donna. Inoltre la sentenza ribadisce che la Convenzione EDU non obbliga gli stati aderenti ad estendere il matrimonio alle coppie omosessuali e questo perché il matrimonio conferisce uno status speciale a coloro che si impegnano in esso.

Di grande rilievo anche la valutazione che la Corte EDU dà del divieto di eterologa per le coppie omosessuali. Pur essendo la legislazione francese in materia più permissiva della nostra, requisito essenziale per poter accedere alla fecondazione eterologa è che la coppia sia formata da un uomo e una donna. Le sig.re Gas e Dubois avevano sostenuto che questo costituiva una palese discriminazione nei confronti degli omosessuali, ma la corte di Strasburgo ha ritenuto conforme ai principi della Convenzione la legislazione francese nel momento in cui assegna alla fecondazione eterologa il ruolo di cura contro l’infertilità delle coppie. Infertilità che nel caso di due omosessuali non deriva da una malattia ma dalla natura stessa dei soggetti che stabiliscono il legame. Una difesa dunque a tutto campo dell’istituto del matrimonio e della maternità, che tutela anche il bambino-oggetto dal preteso diritto degli adulti ad avere figli ad ogni costo.


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