Nella sua riunione odierna il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato a maggioranza una delibera recante i criteri per la determinazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico (MISE), dei contributi annuali per l’utilizzo delle frequenze televisive terrestri. Contributi che sono a carico dei soggetti assegnatari delle frequenze, ossia – dopo il passaggio al sistema digitale – degli operatori di rete.
L’Autorità si è conformata al dettato dell’art. 3-quinquies del decreto- legge n. 16 del 2012, assumendo come valore di riferimento il prezzo di aggiudicazione delle frequenze TV nell’asta conclusasi nel mese di giugno. La delibera prevede un incremento del contributo per ogni multiplex addizionale in funzione anticoncentrativa; un incentivo per l’utilizzazione di tecnologie innovative; un trattamento differenziato per gli operatori locali in ragione della peculiarità del settore. Quanto al criterio dell’applicazione progressiva del nuovo sistema di contributi di cui al comma 4 del citato art. 3-quinquies, l’Autorità ha suggerito la definizione di un glide path volto a garantire la progressività dell’imposizione e la parità di condizioni tra operatori, ma ha ritenuto di dover rimettere al Governo la valutazione circa la sua compatibilità con la previsione recata dal comma 7 dello stesso articolo, secondo cui dall’attuazione della disciplina non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L’approvazione del provvedimento è stata preceduta da un’interlocuzione con il sottosegretario Antonello Giacomelli, il quale ha preannunciato l’intendimento del Governo di procedere a un riordino complessivo della disciplina in materia di frequenze, contributi e canoni, nell’ambito di un disegno di riforma unitario e coerente.
Il Consiglio ha preso atto con interesse di questa prospettiva, ma ha ritenuto tuttavia ineludibile, allo stato, adempiere i compiti assegnati all’Autorità dalla vigente normativa primaria, restando ovviamente riservata ogni successiva determinazione agli organi titolari della funzione di indirizzo politico, con i quali proseguirà la proficua collaborazione istituzionale instauratasi nel rispetto delle reciproche attribuzioni.