Magazine Economia

Al Senato va avanti la riforma del condominio

Da Butred77

Il 26 gennaio scorso, la commissione Giustizia al Senato ha dato  parere favorevole al disegno di legge nr. 71, relativa alla riforma del condominio. Lo scopo della riforma, si legge nella relazione al disegno di legge, “è quello di  riscrivere ex novo le norme sul condominio, in modo tale da renderle coerenti con gli obiettivi modernizzatori e tali da originare una disciplina nuova ed omogenea, in linea comunque con la disciplina vigente come via via interpretata dalla giurisprudenza”.

Diverse le novità: l’articolo 1 del disegno di legge riscrive l’articolo 1117 del codice civile individuando ed elencando meglio le parti comuni dell’edificio. La nuova formulazione dell’art. 1117-bis (se non verrà modificato) consente tra l’altro di includere espressamente nella nozione di «condominio» anche i cosiddetti condomini orizzontali quali, ad esempio, i villaggi residenziali e i «supercondomini», quelli cioè costituiti da più condomini.

Inoltre, si prevede una più agevole decisione assembleare (la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore complessivo) per la sostituzione delle parti comuni, ovvero per la modificazione della loro destinazione d’uso, mentre con l’articolo 1117-quater si introduce un più efficace strumento di tutela delle destinazioni d’uso in caso di attività contrarie alle destinazioni stesse.

Si vuole poi, prevedere la possibilità di attribuire al condominio la capacità giuridica, in modo tale da consentire allo stesso, ove i condomini lo ritengano, di diventare un soggetto di diritto autonomo rispetto agli stessi condomini e, come tale, centro di imputazione di obblighi e diritti.

Si prevede  una diversa formulazione dell’articolo 1120 del codice civile, con maggioranze assembleari particolarmente basse (un terzo del valore dell’edificio) per le decisioni riguardanti le problematiche della sicurezza e salubrità degli edifici, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la realizzazione di parcheggi condominiali, gli interventi di contenimento di consumo energetico e l’installazione di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva.

L’articolo 1122 del codice civile, previsto dall’articolo 5 del disegno di legge, stabilisce l’impossibilità per i condomini di eseguire opere o modifiche o svolgere attività ovvero variare la destinazione d’uso, se queste recano danno alle parti comuni o alle proprietà esclusive, o ne diminuiscono notevolmente il godimento o il valore, oppure recano pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.

Altre novità previste riguardano la durata in carica dell’amministratore che passa da uno a due anni e la possibilità di revocare anticipatamente l’amministratore in alcuni casi espressamente previsti.

Il disegno di legge definisce un profilo più responsabile e trasparente della gestione condominiale, con meccanismi più agevoli per i condomini di controllo dell’operato dell’amministratore, anche a mezzo del consiglio di condominio, con funzioni consultive e di controllo.

Altre innovazioni riguardano disposizioni di attuazione del codice civile, quali la modalità di riscossione dei contributi condominiali (articolo 15), la modalità di convocazione dell’assemblea (articolo 17), la modalità di rappresentanza e di funzionamento dell’assemblea stessa (articolo 18), di revisione delle tabelle millesimali (articolo 19).

Probabilmente il disegno di legge sarà passerà presto all’esame dell’aula. Seguiremo lo sviluppo.


Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

COMMENTI (1)

Da nadia
Inviato il 31 gennaio a 15:13
Segnala un abuso

Vi segnalo questo articolo per le ultime news sull'argomento http://www.tutorcasa.it/articoli/riformadelcondominioeccoalcune_novita.htm