Altra vergogna sulla pelle dei lavoratori

Creato il 15 aprile 2012 da Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Applicata la norma " SALVA PADRONI " voluta dal governo PDL_LEGA con la legge 106/2009 -Ministro Sacconi ,  .Tale legge ha modificato la 81/08
Se c’è una formale e dettagliata delega di funzioni all’interno dell’azienda, il rappresentante legale non risponde penalmente per la violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Ciò non vuol dire però che il dovere di vigilanza del datore di lavoro venga meno tout court, si trasferisce solo su di un ambito più “alto”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 10702/2012, annullando la condanna emessa dalla Corte di appello di Torino contro la legale rappresentante di una impresa.
Alla dirigente era stata attribuita la responsabilità della morte di un operaio a seguito del contatto letale con i cavi della linea elettrica mentre procedeva, a bordo di un cestello meccanico, al taglio di alcune piante. In particolare la donna non avrebbe valutato il rischio e adottato le misure necessarie a prevenirlo, e cioè l’interruzione temporanea dell’erogazione della corrente elettrica.
I giudici chiariscono che la delega di funzioni è disciplinata dall’articolo 16 del Testo unico sulla sicurezza del lavoro che, sebbene successivo ai fatti, recepisce orientamenti già consolidati della giurisprudenza e dunque applicabili anche al caso in questione.
Secondo la norma, dunque, in capo al vertice o alla proprietà dell’azienda rimane sempre una responsabilità di “fascia alta” che si attua attraverso il controllo del corretto svolgimento delle mansioni da parte del delegato e l’adozione di un modello organizzativo e di gestione adeguato al funzionamento dell’impresa. Infatti, il dovere di controllare “non può identificarsi con una azione di vigilanza sulla concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni che la legge affida, appunto, al garante”. Diversamente l’istituto della delega perderebbe di senso.
Perciò, “l’obbligo del delegante è distinto da quello del delegato”.  E riguarda soprattutto “la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato medesimo e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle lavorazioni”.
Ha sbagliato quindi la Corte di appello di Torino quando ha ipotizzato un dovere di vigilanza “esteso sino a controllare personalmente la gestione di aspetti contingenti delle singole lavorazioni”.
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2012/03/morte-sul-lavoro-la-delega-puo-salvare-il-datore-dalla-condanna.html

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