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Amnistia Togliatti, 22 giugno 1946

Creato il 22 giugno 2015 da Marvigar4

amnistia togliatti

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Immagini tratte da: http://www.mimmofranzinelli.it/tool/home.php?l=it&s=0,1,4,12,23

Il 22 giugno 1946 fu promulgato con decreto presidenziale dell’allora stato provvisorio italiano e poi approvato il condono delle pene proposto dal ministro di grazia e giustizia Palmiro Togliatti. A un anno dalla fine della guerra la cosiddetta Amnistia Togliatti salvò dai processi e dalle condanne magistrati, collaborazionisti, stragisti, delatori, torturatori di partigiani e “cacciatori di ebrei”. Mimmo Franzinelli nel suo libro L’Amnistia Togliatti, edito da Mondadori nel 2006, spiega molto bene e illustra attraverso documenti inediti, tra cui le “carte Togliatti” conservate alla Fondazione Gramsci, come il guardasigilli, nonché segretario del Partito Comunista Italiano, abbia agito senza alcuna pressione, escludendo dalla decisione i compagni del partito e senza essere stato mal consigliato. Quella che doveva essere una pacificazione, secondo gli intenti, ha rappresentato invece la prima truffa della repubblica italiana, la prima insabbiatura, l’inizio di una serie di ingiustizie che hanno di fatto impedito al nostro paese di voltare pagina e difendere effettivamente i valori della Resistenza partigiana. Il decreto del 22 giugno 1946 rimise in sella numerosi personaggi collusi con il regime fascista, fu un autentico colpo di spugna pagato a caro prezzo da allora fino ai giorni nostri.

Ecco di seguito il testo integrale del decreto.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtu’ dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall’art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l’art. 8 dello Statuto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l’interno, per la guerra, per la marina, per l’aeronautica e per l’agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Amnistia per reati in genere

E’ concessa amnistia per i reati per i quali la legge commuta una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel massimo a cinque anni, oppure una pena pecuniaria.

Art. 2.

Amnistia per delitti politici commessi dopo la liberazione

  E’ concessa amnistia per i delitti politici puniti con  pena  anche superiore a quella indicata nell’art. 1,  ove  siano  stati  commessi nelle singole parti del territorio nazionale dopo  l’inizio  in  esse dell’amministrazione del Governo  militare  alleato  o,  riguardo  al territorio rimasto  sotto  l’amministrazione  del  Governo  legittimo italiano, per i delitti suddetti commessi dopo l’8 settembre 1943. 

Art. 3.

Amnistia per altri delitti politici

  E’ concessa amnistia per i delitti di cui agli articoli 3 e  5  del decreto legislativo  luogotenenziale  27  luglio  1944,  n.  159,  ed all’art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, e per i reati ad essi connessi a’  sensi  dell’art.  45,  n.  2, Codice procedura penale, salvo che siano stati  compiuti  da  persone rivestite di elevate funzioni di direzione civile  o  politica  o  di comando militare,  ovvero  siano  stati  commessi  fatti  di  strage, sevizie particolarmente efferate, omicidio  o  saccheggio,  ovvero  i delitti siano stati compiuti a scopo di lucro. 

Art. 4.

Esclusioni dall’amnistia

  Sono esclusi dall’amnistia concessa coi precedenti articoli:  

1° il delitto di cui all’art. 575 Codice penale,  salvo  che  sia stato commesso entro il 31  luglio  1945  nelle  condizioni  previste dall’art. 1, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale  17 novembre 1945, n. 719;  

2° i reati di  cui  al  decreto  legislativo  luogotenenziale  12 ottobre 1944, n. 823, sulla repressione della prostituzione, e quelli di cui agli articoli 531 e seguenti del Capo II, Titolo IX, Libro  II del Codice penale;

3° i reati di cui agli articoli 318, 319,  321,  422  e  564  del Codice penale;

   4° i delitti previsti dal Capo IV, Titolo I, Libro II del  Codice penale;

   5° i reati militari per i quali provveda l’articolo 15.

Art. 5.

Accertamento dell’indole politica del delitto

  Ove sia stata pronunciata condanna e dalla sentenza  o  dagli  atti del procedimento  non  apparisca  sufficientemente  stabilito  se  il delitto sia d’indole politica, il giudice competente ad  emettere  la declaratoria di amnistia dispone gli opportuni accertamenti. Gli stessi accertamenti disporra’ la Suprema Corte di Cassazione, ove penda ricorso.

Art. 6.

Richiesta di giudizio da parte dell’imputato

  L’amnistia  non  si  applica  qualora  l’imputato,  prima  che  sia pronunciata sentenza di non  doversi  procedere  per  estinzione  dal reato per l’amnistia, dichiari di non volerne usufruire.

Art. 7.

Computo delle pene

  Agli effetti dell’applicazione dell’amnistia  si  seguono,  per  il computo delle pene e per  ogni  altra  determinazione  di  legge,  le regole dell’articolo 32 del Codice di procedura penale.

Art. 8.

Condono per reati comuni

  Fuori dei casi di amnistia di cui all’articolo 1, sono condonate le pene detentive non superiori a tre anni  e  le  pene  pecuniarie  non superiori a lire  tremila,  e  di  altrettanto  sono  ridotte  quelle maggiori inflitte o da infliggere.

Il condono e’ ridotto ad un anno per le  pene  detentive  ed  a  lire mille per quelle pecuniarie nei  confronti  di  coloro  che,  per  la medesima condanna, hanno usufruito o possono  usufruire  dell’indulto concesso col regio decreto 5 aprile 1944, n. 96. Qualora il reato sia stato commesso dopo  l’entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo luogotenenziale  5  ottobre  1945,  n.  679,  il  limite  della  pena pecuniaria indicato nel comma primo e’ raddoppiato.

Art. 9.

Condono e commutazione di pena per reati politici

  Fuori dei casi di amnistia di cui agli articoli 1, 2  e  3,  per  i delitti  politici  e  per  i  delitti  ad  essi  connessi  a’   sensi dell’articolo 45, n. 2, del Codice di procedura penale, si  applicano le norme seguenti:

   a) la pena di morte e’ commutata in quella dell’ergastolo,  salve le eccezioni disposte per l’amnistia dall’articolo 3;

   b) la pena dell’ergastolo e’ commutata in quella della reclusione per trenta anni;

   c) le altre pene detentive, se  superiori  a  cinque  anni,  sono ridotte di un terzo; ma in ogni caso la  riduzione  non  puo’  essere inferiore a cinque anni; le pene detentive  non  superiori  a  cinque anni sono interamente condonate;

   d) le pene pecuniarie sono interamente condonate.

Art. 10.

Esclusioni dal condono

  Il condono non si applica:

   1° nei confronti di coloro che, alla data dell’entrata in  vigore del presente decreto, si trovano in stato di latitanza, salvo che  si costituiscano in carcere entro quattro mesi dalla data stessa; questa disposizione non si applica nel caso in cui la pena o la residua pena siano interamente condonate e nel caso di commutazione della pena  di morte e dell’ergastolo di cui all’art. 9;

   2° per i reati indicati nell’art. 4;

   3° per i reati previsti nel Codice  penale  negli  articoli  314, 317, 453, 575, 628, 629, 630: salvo  che  siano  stati  commessi  per motivi politici;

   4° per i reati contemplati negli  articoli  1  e  2  del  decreto legislativo  luogotenenziale  10  maggio  1945,  n.  234,  contenente disposizioni, penali di carattere straordinario.

Art. 11.

Valutazione dei precedenti penali

  Ai fini dell’applicazione dei benefici  concessi  con  il  presente decreto si tiene conto dei precedenti penali  solo  nei  casi  e  nei limiti stabiliti dalle disposizioni seguenti.

  I benefici non si applicano a coloro che  alla  data  del  presente decreto hanno riportato una o piu’ condanne per delitto non colposo a pena detentiva superiore nel complesso a tre anni.

  Nell’esame dei precedenti penali non si tiene conto delle  condanne dichiarate estinte per precedente amnistia,  ne’  dei  reati  estinti alla data del presente decreto  per  il  decorso  dei  termini  della sospensione condizionale della pena  a  norma  dell’art.  167  Codice penale  ne’  delle  condanne  per  le  quali   sia   intervenuta   la riabilitazione. Nella applicazione dei benefici al reati politici non si tiene conto dei precedenti penali; ma i  benefici  stessi  non  si applicano ove si tratti di delinquente abituale, professionale o  per tendenza.

Art. 12.

Revoca del condono

  Il condono e’ revocato di  diritto  qualora  chi  ne  ha  usufruito riporti altra condanna per delitto  non  colposo  punibile  con  pena detentiva superiore nel massimo ad un  anno,  commesso  entro  cinque anni dalla data del presente decreto.

Art. 13.

Reati commessi in danno delle Forze alleate

  In ogni caso sono esclusi  dall’amnistia  e  dall’indulto  i  reati commessi in danno delle Forze alleate o degli  appartenenti  a  dette Forze, ovvero giudicati dai Tribunali alleati o in corso di  giudizio presso tali Tribunali.

Art. 14.

Reati finanziari

  Il presente decreto non  concerne  i  reati  finanziari  e  non  ha effetto ai fini dell’applicazione delle leggi  sulla  avocazione  dei profitti di regime.

Art. 15.

Reati militari

  L’efficacia del decreto luogotenenziale  29  marzo  1946,  n.  132, concedente amnistia e condono per i  reati  militari,  e’  estesa  ai delitti ivi contemplati che siano stati commessi a tutto il 18 giugno 1946.

  Ove  detto  decreto  subordini  la  concessione  di  un   beneficio all’adempimento di un  obbligo,  questo  deve  essere  adempiuto  nel termine di 30 giorni dalla entrata in vigore  del  presente  decreto. Questo termine decorre dal giorno del ritorno in Italia per chi, alla

data di entrata in vigore del presente decreto, si trovi all’estero.   Ai fini dell’applicazione dell’amnistia di cui agli articoli 1 e  2 del  decreto  luogotenenziale  suindicato,   non   si   tiene   conto dell’aumento della pena preveduto  nell’art.  47  del  Codice  penale militare di guerra.

Art. 16.

Entrata in vigore del presente decreto

  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il   giorno   della   sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia  per  i  reati commessi a tutto il giorno 18 giugno 1946, salvo non sia diversamente disposto negli articoli precedenti.

  Nei territori non ancora restituiti all’Amministrazione italiana il presente decreto entrera’ in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo  con  ordinanza  del  Governo Militare Alleato.

 

  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

  Dato a Roma, addi’ 22 giugno 1946

 

DE GASPERI

   TOGLIATTI – ROMITA – BROSIO

   DE COURTEN – CEVOLOTTO –

   GULLO

 

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI


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