Dal 1 gennaio 2016 i rapporti tra banche e correntisti potrebbero arricchirsi di nuovi e attesi sviluppi, con contabilizzazione annuale degli interessi e previsione di un periodo minimo di 60 giorni per l'esigibilità. Ad agire in tal senso è, congiuntamente, un team composto da Banca d'Italia e Mef, desiderose di risolvere una volta per tutte il problema dell'anatocismo bancario, oggetto negli ultimi anni di ampio contenzioso tra istituti di credito e clienti, e attualmente vero "leader" dei contenziosi in essere sulle scrivanie degli istituti bancari.
Ma cosa accadrà in seguito a quanto deciso nella proposta di delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (Cicr), attuativa dell'articolo 120 comma 2 del Testo Unico Bancario?
La proposta - la cui consultazione scadrà il prossimo 23 ottobre - è innanzitutto atto dovuto, visto e considerato che la legge di stabilità 27 dicembre 2013, n. 147, ricorda il quotidiano Il Sole 24 Ore, richiedeva espressamente al Cicr di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
Nelle more di un intervento Cicr, le banche hanno continuato ad agire nel vecchio modo, e tale incertezza ha avuto come effetto quello di alimentare il contenzioso con i clienti. Come confermava lo stesso quotidiano, "da una parte viene ribadito che non sarà più possibile capitalizzare gli interessi con cadenza inferiore all'anno, sia per la raccolta sia per gli impieghi e quindi sulle aperture di credito". Nel documento si legge in particolar modo che in tale caso "si conseguirebbe un grado di trasparenza delle condizioni economiche più elevato, poiché il tasso effettivo corrisponderebbe al tasso nominale annuo. I benefici di un'accresciuta trasparenza sono molteplici: essa comporta una maggiore comparabilità delle offerte per i clienti e stimola la concorrenza tra intermediari, con i conseguenti vantaggi per il sistema finanziario nel suo complesso".
Oltre al conteggio al 31 dicembre di ogni anno, altro elemento essenziale introdotto è il periodo di inesigibilità minimo di 60 giorni, decorso il quale gli interessi perdono la loro natura e diventano capitale.
È in particolar modo previsto che la delibera si applichi agli interessi maturati a partire dal 1 gennaio 2016. La norma fissa anche un termine per l'adeguamento dei contratti in corso (31 dicembre 2015) e opera un espresso riferimento alla possibilità di apportare le necessarie variazioni in base all'articolo u8 del Tub (avvalendosi, quindi, della facoltà di modifica unilaterale del contratto).