Magazine Immobiliare

Anche in rete l'agente immobiliare deve essere ben riconoscibile e abilitato alla professione secondo i requisiti di legge

Da Maurizio Picinali @blogagenzie

E’ bene ricordare che con il varo del nuovo Regolamento ministeriale, in vigore dal 12 maggio 2012 , l’attività di agente immobiliare, va svolta nella propria sede o unità locale, con un responsabile abilitato, presente in ogni ufficio, dove si svolge la mediazione. Se questa regola di base vale per le agenzie immobiliari “tradizionali” a maggior ragione deve valere per chi si propone come mediatore su internet. Infatti sono nati in questi mesi alcuni portali che proponendosi come “mediatori” pubblicizzano case, ville e palazzi sul web senza, però, avere la qualifica professionale ovvero senza aver assolto alla comunicazione in Camera di Commercio dell’inizio dell’attività (la SCIA) con nomina del Responsabile per quel determinato territorio.Anche in rete l'agente immobiliare deve essere ben riconoscibile e abilitato alla professione secondo i requisiti di legge Un’ operazione sicuramente difficile e per la quale il legislatore dovrà colmare il vuoto. Ma fintanto che vige la norma dettata dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante “Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n.39, inattuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59”(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012) non è possibile per un portale internet proporsi come mediatore.E’ bene ricordare a questo proposito che chiunque voglia svolgere il servizio di mediazione deve munirsi di regolare copertura assicurativa contro i Rischi Professionali; deve poter esibire la tessera personale di riconoscimento e indicare la sede (intesa come unità immobiliare) dove svolge l’attività. Altrimenti si configura come attività abusiva, e quindi lesiva dei legittimi diritti di chi invece ha un ufficio, con un responsabile, con il tesserino e la copertura assicurativa.Internet non è un “luogo di nessuno”: è il Mondo nel web e come tale, però, deve avere indicate in modo chiaro e preciso le funzioni, i ruoli e le responsabilità dei titolari dell’iniziativa. Non è possibile proteggere un dominio internet, fare annunci immobiliari senza dire a chiare lettere chi è il mediatore (o il responsabile) che seguirà la vendita, in quale luogo è situato l’immobile e quindi quale Camera di Commercio dovrà esercitare il controllo di legittimità. La norma è precisa: sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti professionali tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo l’attività di mediazione oltre ai titolari ed ai legali rappresentanti (art. 3, comma 2 del Decreto). Con una incombenza in più: la presentazione del “patentino” su richiesta del cliente, e l’esposizione del mansionario (con o senza foto dei soggetti) ad indicare funzioni, ruoli e competenze. E tutto questo deve apparire ben chiaro sui portali immobiliari che non si limitano a svolgere la funzione di ” vetrina immobiliare” ma si spingono invece ad effettuare l’attività descritta dall’art. 1754 del codice civile e cioè: mettere in contatto due o più parti con lo scopo di far concludere affari.FONTE ANAMA.IT AGOSTO 2012


Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog