Il quesito viene proposto nella ricerca, così come lo copio: “se il padre non paga il mantenimento spetta ai nonni”.
Lo riprendo brevemente, avendone parlato in altri post. La risposta è positiva solo se entrambi i genitori sono privi di mezzi. Riporto dal mio “Mantenere i nipoti, la legge dice la sua“, una sentenza tratta dal sito dell’AMI, gli avvocati matrimonialisti, ma consiglio di leggere l’intero pezzo. Se il papà (o la mamma) non rispettano i loro obblighi finanziari, e sia appurata la mancanza di mezzi, i nonni subentrano solo se anche l’altro genitore ne è sprovvisto. Ma se i redditi di uno dei due sono sufficienti, tocca a lui provvedere in toto alla prole. La sentenza della Cassazione è molto chiara.
“I nonni non devono mantenere il nipotino se il loro figlio viene meno all’obbligo stabilito in fase di separazione dalla moglie: un sostegno economico da parte dei nonni è previsto soltanto se entrambi i genitori dimostrano di non avere mezzi e beni per garantire al piccolo un mantenimento. È quanto ribadisce la Cassazione, rigettando il ricorso di una donna, laureata e proprietaria di ville, che pretendeva dagli ex suoceri un assegno per mantenere il bambino nato dal matrimonio con il loro figlio, il quale era sempre stato inadempiente all’obbligo di mantenere il piccolo. La Suprema Corte ha ricordato che «l’articolo 147 del codice civile impone ai genitori l’obbligo di mantenere i propri figli e che “tale obbligo grava su di essi in senso primario ed integrale, il che comporta che se l’uno dei due non voglia o non possa adempiere, l’altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali e deve sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche”. Dunque “solo in via sussidiaria, succedanea, si concretizza l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere al loro dovere nei confronti dei figli”, che sussiste “non già perchè uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se e in quanto l’altro genitore non abbia mezzi per provvedervi”.
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