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Anteprima: attese nuove regole sull’etichettatura degli alimenti

Creato il 30 maggio 2011 da Scienziatodelcibo @scienziatodelci

Anteprima: attese nuove regole sull’etichettatura degli alimentiMentre entro luglio sono attese le valutazioni finali dell’EFSA sulle indicazioni nutrizionali e della salute, sembra imminente, entro fine anno pare, il nuovo Regolamento CE orizzontale sulle informazioni e le presentazioni di etichetta. Il Parlamento Europeo ha presentato una prima bozza di Regolamento con diverse novità su informazioni obbligatorie, di origine e slogan salutistici e nutrizionali. Naturalmente molte delle proposte sono ancora al vaglio della Commissione ma vi sono già delle certezze rilevanti. La più importante sembra essere l’obbligatorietà della tabella nutrizionale su tutti i tipi di alimenti preincartati, probabilmente presentata anche nel campo visivo principale della confezione e non sul retro. Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria potrebbe essere integrato con l’indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi:

a) grassi trans;
b) acidi grassi monoinsaturi;
c) acidi grassi polinsaturi;
d) polioli;
e) amido;
f) fibre;
g) i sali minerali o le vitamine presenti in quantità significativa secondo quanto definito dal Regolamento stesso.

E’ stata anche proposta l’inserimento dell’origine obbligatoria per quelle materie prime che rappresentano il 50% e oltre degli ingredienti totali, ma le valutazioni saranno effettuate filiera per filiera e non è detto che tali disposizioni vengano immediatamente attuate.

Maggiori restrizioni ci saranno sulle informazioni fornite su base volontaria che non devono indurre in errore il consumatore, non essere ambigue né confuse ed essere, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti.

Vengono definite quindi le pratiche leali d’informazione per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione. Non devono essere attribuiti all’alimento effetti o proprietà che non possiede, per esempio suggerendo che l’alimento possieda caratteristiche particolari, mentre tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche. Anche per esempio suggerendo, nella descrizione o nelle illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.

Inoltre sembra che la denominazione di un alimento contenente uno o più edulcoranti autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008  dovrà essere accompagnata dall’indicazione «con edulcorante/i»; così come per alimenti contenenti sia uno o più zuccheri aggiunti, sia uno o più edulcoranti autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008, la denominazione dovrà essere accompagnata dall’indicazione «con zucchero/i ed edulcorante/i».

Per gli alimenti o ingredienti alimentari con aggiunta di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo, la dicitura «addizionato di steroli vegetali» o «addizionato di stanoli vegetali» dovrà figurare nello stesso campo visivo della denominazione dell’alimento;


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