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Anticipo del TFR e liquidazione in busta paga: trattamento fiscale

Da Raffa269

agevolazioni fiscali pensioneL’anticipo del TFR, la cosiddetta liquidazione, cioè il Trattamento di Fine Rapporto (di lavoro) è soggetta ad una tassazione particolare e può essere richiesta al ricorrere di alcune condizioni che qui vediamo in sintesi, cercando come al solito di dare un taglio pratico all’argomento considerando anche le ultime novità che entreranno in vigore prossimamente.

Cos’è l’anticipo del TFR

Si tratta di richiedere durante il periodo in cui è in forza il lavoratore, un anticipo sulla liquidazione per diversi motivi di carattere personale e che saranno trattati diversamente anche a livello fiscale. Questo può avvenire però solo al ricorrere di alcuni requisiti personali.

Quando è possibile richiedere le anticipazioni del TFR

Si potranno richiedere delle anticipazioni sul TFR nel caso di sostenimento di spese sanitarie per il dipendente ma anche nel caso in cui queste siano sostenute per interventi o cure dirette al coniuge o ai figli.

Quanto è possibile richiedere a titolo di anticipazione sul TFR

L’anticipazione può essere richiesta per un importo non superiore al 75% della TFR maturato al momento della richiesta.  L’ambito in cui vi potrete muovere viene comunque definito dalla normativa per cui “le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme”.
Tassazione del TFR: l’anticipo in questo caso è tassato con una ritenuta a titolo di imposta del 15% che viene a sua volta diminuita dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali per cui massimo 21%. Tale importo deve essere nettato dei redditi già assoggettati ad imposta e degli eventuali contributi non dedotti nel passato per la quota proporzionalmente riferibile.

Anticipazione per acquisto della prima casa per sé o per i propri figli

Altra fattispecie in cui è possibile richiedere l’anticipazione del TFR sempre nei limiti del 75% dell’importo maturato al proprio datore di lavoro è quello per l’acquisto della prima casa del lavoratore o per i propri figli o anche per la ristrutturazione di casa. Tale tipologia di anticipazione non potrà essre richiesta prima degli otto anni di servizio. Per acquisto si intende che non vale la semplice intenzione ma sarà necessario comprovare l’acquisizione della proprietà con l’atto notarile.
Tassazione dell’anticipo del TFR: in questo caso è tassato con una ritenuta a titolo di imposta del 23%. Tale importo deve essere nettato dei redditi già assoggettati ad imposta e degli eventuali contributi non dedotti nel passato per la quota proporzionalmente riferibile.

Anticipazioni per motivi personali

E’ possibile altresì richiedere l’anticipazione della liquidazione per ulteriori motivazioni anche non specifiche solo che in questo caso il legislatore ne limita la richiesta massimo al 30% dell’importo maturato e semprechè siano decorsi almeno 8 anni dall’iscrizione al fondo al momento della richiesta.

In sintesi

L’anticipazione per motivi sanitari e spese mediche può avvenire sempre e fino al 75% dell’importo maturato con una tassazione del 15% che si riduce di 0,3 punti percentuali per ogni anno oltre il quindicesimo di contribuzione fino ad un massimo del 6% (per cui si scende massimo fino al 9% (15% meno 6%). L’anticipazione per ristrutturazione e acquisto di casa per sè ed i figli solo dopo 8 anni e fino ad un massimo del 75% e con una tassazione fissa del 23%. Infine anche per ulteriori esigenze personali ma fino ad un massimo del 30% e solo dopo 8 anni di contribuzione e sempre con una aliquota fissa di tassazione del 23%.

Tassazione e trattamento fiscale agevolato: anche in questo caso valgono le stesse regole viste sopra per cui a livello di tasse si avrà una ritenuta a titolo di imposta pari al 23%.

Novità

Nel Legge di di Stabilità 2015 viene disciplinato chea partire da marzo 2015 e fino al 30 giugno 2018 viene previsto di poter effettuare la richiesta di anticipazione in busta paga (in pratica a mio avvisi lo fanno per far si che abbiate più soldi, stimo meno dell’8%, da spednere a fine mese ma poi in futuro? non si compromette la possibilità di mettervi da parte qualcosa che vis ervirà in caso di perdita di lavoro?). L’anticipazione inoltre non godrà nemmeno del beneficio fiscale visto sopra per cui di cosa stiamo parlando??!!??

Riferimenti Normativi
Articolo 11, comma 7, D.Lgs. n. 252/2005


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