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ANTIRICICLAGGIO – Tracciabilità e limiti all’utilizzo del contante

Creato il 13 luglio 2010 da Sansalvoinpiazza
ANTIRICICLAGGIO – Tracciabilità e limiti all’utilizzo del contanteIl D.L. 31 maggio 2010, n. 78, mira a correggere i conti dello Stato per circa € 25 miliardi per il biennio 2011-2012. Da qui il nome «Manovra correttiva 2010» rubricata «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica». La manovra si caratterizza anche per incisivi interventi volti a contrastare il riciclaggio di denaro sporco e l’evasione fiscale e contributiva, nel presupposto che un efficace contrasto all’evasione fiscale possa portare ad un aumento di gettito erariale che, accompagnato «dalla cura dimagrante» imposta alle pubbliche Amministrazioni, possa in qualche modo riequilibrare i conti statali. Di seguito si segnalano una delle principali novità contenute nel decreto-legge.  Il contenuto delle disposizioni in esame sarà – come di consueto – oggetto di profonde modifiche in sede di conversione in legge, per cui ci riserviamo di tornare sugli argomenti trattati in questa sede con apposita informativa futura. ANTIRICICLAGGIO – Tracciabilità e limiti all’utilizzo del contante
Il D.L. 78/2010 interviene anche in materia di limitazioni all’uso del denaro contante, assegni e titoli al portatore (art. 49, D.Lgs. 231/2007). In particolare, passa da € 12.500 ad € 5.000 il limite: ● a partire dal quale sarà vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Per tali trasferimenti sarà, quindi, necessario ricorrere ad intermediari finanziari (provvedendo, ad esempio, tramite un bonifico); ● a partire dal quale gli assegni bancari e postali dovranno recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; ● fino al quale potrà essere richiesto, per iscritto, il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza clausola di non trasferibilità; ● sotto il quale deve essere mantenuto il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore. Suggerimento operativo: ai titolari di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000,00 euro, inoltre, è imposto l’obbligo di estinzione, ad opera del portatore, ovvero di riduzione del saldo ad una somma non eccedente il predetto importo, entro il 30 giugno 2011. Fonte Foto e Testo: Guida Pratica per le Aziende

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