Lo scorso 7 dicembre, il Senato ha approvato la cd. legge di stabilità 2011, ex legge finanziaria. Tra le norme approvate, vi è quella che tanto ha fatto discutere sulla prorogabilità al 31 dicembre 2011 delle detrazione fiscale del 55% per le ristrutturazioni energetiche degli edifici, di cui all`art.1, commi 344-347 della L. 296/2006.
L’unica novità in materia, come già precedentemente affermato è che, le detrazioni saranno spalmate in dieci anni e non più in cinque come avveniva in precedenza.
Sono state modificate anche le norme sull’applicabilità dell’IVA sulle cessioni di fabbricati ad uso abitativo effettuate dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici degli stessi. In particolare, risulta modificato il termine
entro il quale talune cessioni di fabbricati o di porzioni non godono dell’esenzione. Tali cessioni saranno considerate operazioni esenti a partire dal quinto anno dalla data d’ultimazione dei lavori, anziché dal quarto come previsto in precedenza.
Per velocizzare i pagamenti dei comuni nei confronti delle imprese fornitrici, i commi 59 e 60 della legge di stavilità istituiscono un fondo con una dotazione di 60 mln di euro per l’anno 2011 per il pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori.
Si attribuisce ad un decreto del ministero dell’interno l’individuazione dei comuni virtuosi che possono accedere al riparto del suddetto fondo
Per quanto riguarda l’edilizia sanitaria pubblica, per il 2012 la legge finanziaria assegna a tale voce una quota dei fondi Fas pari a 1,5 miliardi di euro. L’’85% delle risorse deve essere assegnato al Sud e, il restante 15% sarà invece suddiviso tra Centro e Nord Italia.