Approvata la legge sul divorzio breve. Ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Da Daniela Conte @StudioAvvConte

La Camera dei Deputati approva senza modifiche il testo del Senato sul c.d. “divorzio breve”. Le norme si applicano anche ai procedimenti già in corso

Dopo più di 40 anni dalla famosa legge n. 898 del 1970 relativa alla “Disciplina sui casi di scioglimento del matrimonio” e circa 10 anni di discussioni parlamentari, la legge sul c.d. “divorzio breve” vede la luce con l’approvazione – senza modifiche – del testo del Senato da parte della Camera dei Deputati (398 voti a favore, 28 voti contrari e 6 astenuti).

I deputati della Lega Nord (che ha lasciato libertà di coscienza) hanno espresso voto contrario.

La nuova legge entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 Le nuove norme sulla separazione (consensuale e giudiziale) e sul divorzio

La nuova normativa stabilisce una durata più breve per i procedimenti di separazione (sia consensuale che giudiziale) e per quelli di divorzio.

La legge attualmente in vigore, infatti, stabilisce che il divorzio può essere chiesto dopo 3 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

La nuova legge sul “divorzio breve”, al contrario, prevede quanto segue:

  •  In caso di separazione consensuale, il divorzio può essere chiesto dopo 6 mesi di ininterrotta separazione dei coniugi;
  • In caso di separazione giudiziale (mancanza di accordo tra i coniugi) la domanda di può essere proposta dopo 1 anno di ininterrotta separazione.

 I termini sopra citati decorrono anche nell’ipotesi di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale.

In ogni caso, rimane l’obbligo dei due procedimenti giudiziali: separazione (consensuale o giudiziale) e divorzio.

E’ stata, infatti, stralciata la norma sul divorzio immediato proposta dalla relatrice Rosaria Filippin, la quale prevedeva – in caso di accordo e presentazione di ricorso congiunto da parte dei coniugi, nonché di assenza di figli minori o maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti – la possibilità di proporre direttamente la domanda di divorzio.

La norma sopra citata, approvata in Commissione, ha “spaccato” la maggioranza di governo e messo a rischio l’approvazione della legge generale; è stato, pertanto, deciso di stralciarla e rimandarne l’eventuale approvazione.

E’ stata, altresì, approvata la norma transitoria, che prevede l’applicabilità delle nuove norme in materia di separazione e divorzio anche ai procedimenti giudiziali già in corso.

La nuova procedura complementare alla procedura di negoziazione assistita

E’ importante ricordare che, con D.l. n. 132 del 2014 (convertito nella legge n. 162 del 2014), è stata approvata la norma che prevede la c.d. negoziazione assistita.

In sostanza, la nuova normativa prevede che, in caso di accordo (c.d. convenzione di negoziazione) tra i coniugi – anche in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti -, formalizzato per iscritto con la necessaria assistenza di uno o più avvocati e sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per il relativo procedimento giudiziale, nonché inviato in copia all’Ufficiale di Stato Civile, il relativo documento abbia gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali di separazione tra i coniugi, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In proposito, la nuova legge sul divorzio breve ha stabilito che la procedura di negoziazione assistita possa essere effettuata anche davanti al Sindaco nella qualità di Ufficiale di Stato Civile (con la presenza facoltativa di un avvocato) a condizione, tuttavia, che non vi siano figli minori o maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.

La normativa appena approvata prevede, infine, un nuovo adempimento procedurale che riguarda la conferma dell’accordo: il Sindaco, infatti, entro 30 giorni dall’invio dell’accordo deve invitare i coniugi a comparire davanti a sé per la conferma del medesimo. In caso di mancata comparizione, l’accordo deve intendersi per confermato.

 La nuova norma in materia di efficacia dello scioglimento della comunione tra i coniugi

La nuova legge sul divorzio breve ha modificato, infine, la normativa in materia di scioglimento della comunione tra i coniugi.

Nell’attuale normativa, infatti, lo scioglimento della comunione può essere pronunciato soltanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

L’art. 2 della nuova legge, al contrario, ha aggiunto un nuovo comma all’art. 191 del codice civile, stabilendo che:

  • In caso di separazione giudiziale, lo scioglimento della comunione legale avviene nell’udienza in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati;
  • In caso di separazione consensuale, lo scioglimento della comunione legale avviene all’atto della sottoscrizione del verbale di separazione (che, tuttavia, deve essere omologato).

Roma, 23.04.2015

Avv. Daniela Conte

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