Da vari anni si cerca di facilitare la risoluzione di eventuali controversie tra le banche e i propri clienti, nel 2005 il Parlamento ha approvato una legge, la 262 del 2005, in base alla quale le banche e gli altri intermediari finanziari sono obbligati ad aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, a tal fine è stato creato l’ABF, arbitrio bancario finanziario.
Dopo tre anni di riflessione si è deciso di affidare alla Banca d’Italia il compito di stabilire le procedure mediante le quali si può far fronte a questo strumento stragiudiziale.
La procedura è la seguente: il cliente che ha delle contestazioni da fare verso l’istituto di credito deve per prima cosa presentare un reclamo all’istituto stesso, il reclamo deve avere una risposta entro 30 giorni, l’istituto può accogliere il reclamo e comunicare al cliente l’impegno a risolvere il problema contestato o può non rispondere al cliente; in questo caso, il soggetto può ricorrere all’ABF entro il termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo.
Il ricorso va presentato previo pagamento di un contributo per le spese di 20 euro e con la compilazione di un modulo da presentarsi all’ABF, copia del ricorso va spedita all’istituto di credito che ha a disposizione 45 giorni per presentare all’ABF le proprie controdeduzioni.
Finita questa fase preliminare, l’ABF procede ad un esame della documentazione allegata dalle parti (può anche chiedere alle parti documenti che ritiene importanti ai fini della risoluzione della controversia)ed entro 60 giorni dalla presentazione delle controdeduzioni oppure dalla data di scadenza del termine di presentazione delle stesse prende una decisione.
Se il ricorso del cliente è accolto, l’istituto di credito deve uniformarsi alla decisione entro trenta giorni, salvo che l’ABF non preveda un termine diverso.
Che succede se l’istituto di credito non si uniforma alla decisione presa dall’ABF?
Lo strumento di tutela consistono nella pubblicazione sul sito dell’ABF e sul sito della Banca d’Italia dell’inadempimento dell’istituto di credito.
Sicuramente lo strumento di tutela è “debole”, ma va considerato che questa procedura non preclude al cliente di rivolgersi alla giustizia ordinaria, sul sito internet dell’ABF è possibile scaricare i moduli per fare ricorso.
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