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Arriva l’indennità di disoccupazione Dis-coll 2015. Ecco come richiederla

Creato il 28 aprile 2015 da Vesuviolive

Dis-coll

L’Inps ha finalmente reso possibile, cosa annunciata non più di ventiquattro ore fa, la richiesta della Dis-coll, l’indennità di disoccupazione prevista dal Jobs act e destinata ai co.co.co e ai co.co.pro, ossia coloro che hanno perso il lavoro tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2015. Ovviamente, esiste una specifica procedura affinché si possa realmente godere dell’assegno: prima di tutto, il richiedente dovrà provare il suo status di disoccupazione presentandosi al centro per l’impiego, dichiarare l’attività lavorativa appena conclusa e dirsi disponibile a trovare lavoro. Inoltre, gli eventuali non devono essere né pensionati né devono avere partita iva e, soprattutto, devono essere iscritti solo alla gestione separata dell’Inps.

La richiesta di Dis-coll deve essere presentata entro 68 giorni dalla perdita del lavoro e potrà essere inviata per via telematica, attraverso il sito dell’Inps, là dove è possibile scaricare l’apposito modulo sotto la sezione “Moduli” e “Prestazioni a sostegno del reddito”. Fatto ciò, una volta compilatolo, il modulo va consegnato a una sede dell’Inps, a un ente di patronato ovvero, appunto, attraverso e-mail alla struttura Inps competente. Tuttavia, questa funzione sarà attiva solo a partire dall’11 maggio e, perciò, chi volesse inoltrare la richiesta in forma cartacea può farlo prima di tale termine.

Per quanto riguarda, invece, l’importo della Dis-coll, esso è pari al 75% del reddito medio mensile del beneficiario, nel caso la cifra non superi i 1.195 euro. Se ciò non è, a questa somma andrà aggiunta una quota pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e i 1.195 euro. In ogni caso, l’assegno non potrà superare i 1.300 euro mensili. Tuttavia, a partire dalla quarta mensilità, l’importo della Dis-coll si riduce del 3% ogni mese. Inoltre va specificato che il versamento dell’indennità dura per un numero di mesi pari alla metà di quelli di contribuzione a partire dal 1 gennaio 2014 e che nel conteggio non si calcolano i periodi che hanno già generato erogazioni della prestazione.

La Dis-coll non può essere versata per più di sei mesi. L’indennità spetta a partire dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro questo periodo o, in caso contrario, dal giorno successivo alla richiesta. Per mantenere il diritto a percepire l’indennità bisogna partecipare alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai centri per l’impiego. Chi non rispetterà tali vincoli assisterà al blocco dell’erogazione dell’assegno, cosa che accadrà anche in altri casi: se il beneficiario troverà un’occupazione, darà inizio a un’attività autonoma o raggiungerà i requisiti per andare in pensione.


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