Il diritto a ricevere l’assegno familiare decorre dal primo giorno di inoltro della domanda, o dal primo giorno di paga, o dal primo giorno di verifica delle condizioni per cui si è inoltrata richiesta (matrimonio, nascita di figli, adozione, ecc.) e cessa alla fine del periodo della domanda, o quando vengono a cessare le stesse condizioni.
Per quanto concerne la quantificazione, l’Inps considererà i redditi assoggettabili all’Irpef al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali, oltre che i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte se maggiori di € 1.032,91 riferiti all’anno precedente alla domanda.
L’assegno al nucleo familiare rappresenta un fondamentale supporto che lo Stato eroga in favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che abbiano a carico un nucleo familiare. Determinato sulla base del numero dei componenti e del reddito, il suo importo ha validità annuale e decorre da ogni 1 luglio fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Gli assegni familiari vengono concessi a nuclei familiari che sono composti in questo modo:
- richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
- coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;
- figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
- figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione;
- figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, se facenti parte di nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni;
- fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti, minori o maggiorenni inabili, solo se orfani di entrambi i genitori, se non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati;
- nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell’ascendente (previa autorizzazione).
Il diritto a ricevere l’assegno familiare decorre dal primo giorno di inoltro della domanda, o dal primo giorno di paga, o dal primo giorno di verifica delle condizioni per cui si è inoltrata richiesta (matrimonio, nascita di figli, adozione, ecc.) e cessa alla fine del periodo della domanda, o quando vengono a cessare le stesse condizioni.
Per quanto concerne la quantificazione, l’Inps considererà i redditi assoggettabili all’Irpef al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali, oltre che i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte se maggiori di € 1.032,91 riferiti all’anno precedente alla domanda.
Non sono invece ricompresi nel calcolo dell’assegno familiare:
- il TFR o le anticipazioni di TFR;
- i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
- le rendite vitalizie Inail, le pensioni di guerra, le pensioni ai militari di leva vittime di infortunio;
- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;
- le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
- gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
- l’indennità di trasferta;
- gli assegni che il coniuge separato o divorziato percepisce destinati al mantenimento dei figli.