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Assegni Familiari…lo sapevate che…

Da Lefashionmama @lefashionmama

Assegni Familiari - le fashionmama

Il diritto a ricevere l’assegno familiare decorre dal primo giorno di inoltro della domanda, o dal primo giorno di paga, o dal primo giorno di verifica delle condizioni per cui si è inoltrata richiesta (matrimonio, nascita di figli, adozione, ecc.) e cessa alla fine del periodo della domanda, o quando vengono a cessare le stesse condizioni.

Per quanto concerne la quantificazione, l’Inps considererà i redditi assoggettabili all’Irpef al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali, oltre che i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte se maggiori di € 1.032,91 riferiti all’anno precedente alla domanda.

L’assegno al nucleo familiare rappresenta un fondamentale supporto che lo Stato eroga in favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che abbiano a carico un nucleo familiare. Determinato sulla base del numero dei componenti e del reddito, il suo importo ha validità annuale e decorre da ogni 1 luglio fino al 30 giugno dell’anno successivo.

Gli assegni familiari vengono concessi a nuclei familiari che sono composti in questo modo:

  • richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
  • coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;
  • figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
  • figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione;
  • figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, se facenti parte di nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni;
  • fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti, minori o maggiorenni inabili, solo se orfani di entrambi i genitori, se non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati;
  • nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell’ascendente (previa autorizzazione).

Il diritto a ricevere l’assegno familiare decorre dal primo giorno di inoltro della domanda, o dal primo giorno di paga, o dal primo giorno di verifica delle condizioni per cui si è inoltrata richiesta (matrimonio, nascita di figli, adozione, ecc.) e cessa alla fine del periodo della domanda, o quando vengono a cessare le stesse condizioni.

Per quanto concerne la quantificazione, l’Inps considererà i redditi assoggettabili all’Irpef al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali, oltre che i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte se maggiori di € 1.032,91 riferiti all’anno precedente alla domanda.

Non sono invece ricompresi nel calcolo dell’assegno familiare:

  • il TFR o le anticipazioni di TFR;
  • i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
  • le rendite vitalizie Inail, le pensioni di guerra, le pensioni ai militari di leva vittime di infortunio;
  • le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;
  • le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
  • gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  • gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
  • l’indennità di trasferta;
  • gli assegni che il coniuge separato o divorziato percepisce destinati al mantenimento dei figli.

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