Assegno di divorzio: per la Corte Costituzionale il tenore di vita in costanza di matrimonio non e’ l’unico parametro per la determinazione

Da Daniela Conte @StudioAvvConte

La Corte Costuzionale ha contribuito a “sfatare un mito” in tema di determinazione dell’ assegno di divorzio.

L’occasione si è presentata con l’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale da parte del Tribunale ordinario di Firenze del 22.05.2013, che ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, sesto comma, L. 01.12.1970 n.898 (Discipilina dei casi di scioglimento del matrimonio) – come modificato dall’art. 10 L. 06.03.1987 n. 74 (nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) -.

Secondo il Tribunale di Firenze, l’interpretazione che si è consolidata nel diritto vivente sul punto è quella secondo cui l’ assegno di divorzio … deve necessariamente garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”.

Ad avviso del Trinunale rimettente, pertanto, tale interpretazione si pone in contrasto con l’art. 3 Cost. (uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge) perchè – anche se è indiscussa la finalità assistenziale – la norma attribuirebbe l’obbligo per l’onerato di dover garantire per tutta la vita il medesimo tenore di vita goduto durante il rapporto matrimoniale, con l’ art. 2 Cost.  ” … sotto il profilo del dovere di solidarietà, in quanto la tutela del coniuge debole non comporterebbe l’obbligo di consentire, ben oltre il contesto matrimoniale, il mantenimento delle medesime condizioni economiche godute durante lo stesso matrimonio…”, e con l’ art. 29 Cost. perchè  “… risulterebbe anacronistico ridurre l’ assegno divorzile al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, senza considerare l’attuale p0rtata del divorzio, della famiglia e del ruolo dei coniugi “.

L’Avvocatura Generale dello Stato, che rappresenta e difende il Presidente del Consiglio dei Ministri, eccepisce l’inammissibilità e, in subordine, la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata.

La difesa di uno dei coniugi nel giudizio principale, al contrario, formula conclusioni aderenti a quelle del Tribunale rimettente.

La Corte Costituzionale precisa, preliminarmente, che – a differenza di quanto dedotto dal Tribunale di Firenze – la giurisprudenza consolidata di legittimità (che costituisce la principale fonte del diritto vivente) sul tema oggetto della questione di legittimità costituzionale afferma che “… il tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio non costituisce l’unico parametro di riferimento ai fini della statuizione dell’ assegno divorzile “.

In particolare, secondo l’orientamento consolidato  – come ribadito anche recentemente – della Corte di Cassazione, il parametro del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonioè fondamentale per determinare il c.d. “tetto massimo” della misura dell’assegno di mantenimento (anche in sede di procedimento giudiziale di divorzio), ma va poi “bilanciato” con gli altri criteri di determinazione dell’assegno stabiliti dall’art. 5, sesto comma, L. n. 898/1970 sopra citato – secondo cui ” Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive ” -.

I criteri indicati dalla norma appena descritta, secondo la Corte Costituzionale, “… agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto e possono valere anche ad azzerarla … (in questo senso, tra le altre, Corte di Cassazione, Sez. 1^ civile, 05.02.2014 n. 2546, Cass. civ. 28.10.2013 n. 24252, Cass. civ. 21.10.2013 n. 23797, Cass. civ. 12.07.2007 n. 15611, Cass. civ. 22.08.2006 n. 18241, Cass. civ. 19.03.2003 n. 4040).

Per i motivi sopra citati, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 11 del 11.02.2015, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze.

Roma, 14.02.2015

Avv. Daniela Conte

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