Il Centro Studi del CNI (Consiglio Nazionale Ingegneri) ha realizzato una sezione di FAQ, per fornire agli ingegneri le risposte più utili alle domande più frequenti sull’assicurazione obbligatoria. Il lavoro del CNI è certosino e scende molto nel dettaglio delle problematiche poste. Una scelta importante del CNI è quella di suddividere le domande per aree tematiche, così da rendere molto più agile la consultazione. I temi affrontati sono i seguenti:
- Collaboratori società di ingegneria e di professionisti;
- Dipendenti e collaboratori imprese private;
- Dipendenti pubblici;
- Soci di società di ingegneria, Società tra professionisti e Studi associati.
Per coloro che volessero porre domande, quesiti e chiarimenti, l’indirizzo mail a cui inviarli è [email protected].
Riportiamo di seguito alcune domande selezionate dalla redazione di Ediltecnico.it. Trovate tutte le domande e le risposte alla pagina del sito del CNI dedicata all’assicurazione professionale obbligatoria.
http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-tematiche/guida-alla-professione-di-ingegnere/item/5415-assicurazione-professionale-le-faq
Tema: “Giovani ingegneri che collaborano con PIVA in maniera continuativa per società di ingegneria” (per i collaboratori di società) Domanda: Con riferimento al documento “draft n.67-2013 ASSICURAZIONE PROFESSIONALE” pubblicato sul sito www.centrostudicni.it volevo avere una precisazione in quanto mi permangono dei dubbi visto che mi sembra che non sia stata considerata una casistica, che è proprio la mia e quella della maggior parte di giovani ingegneri che collaborano con PIVA in maniera continuativa per società di ingegneria. L’obbligo di stipula dell’assicurazione è da escludersi anche per un ingegnere libero professionista iscritto ad inarcassa e con PIVA che di fatto lavora esclusivamente per una società di ingegneria (senza assumere mai incarichi professionali in prima persona) senza l’apposizione della propria firma negli elaborati progettuali ed altri documenti?
Risposta: L’obbligo di assicurazione professionale è stato introdotto nell’interesse esclusivo dell’utenza. Pertanto, esso è subordinato all’effettivo esercizio della professione di ingegnere nei casi in cui il professionista entri in contatto in modo diretto – personalmente o in qualità di membro di un’associazione professionale o altra forma societaria – con la clientela. Nel suo caso, da quanto si comprende, tale circostanza è da escludersi, data l’assenza di incarichi professionali da lei assunti personalmente o dell’assunzione di eventuali responsabilità per attività svolte in collaborazione con altri colleghi. Ciò non toglie che, nel caso in cui lei intenda assumere in futuro un incarico professionale in forma personale ed autonoma, dovrà preventivamente risultare munito di apposita polizza professionale, la cui esibizione potrà essere richiesta dal cliente in occasione dell’affidamento dell’incarico.
Tema: “Da poco laureata, partita Iva attiva e collaborazione in uno studio di Architettura senza firmare alcun progetto” (per i dipendenti di dipendenti e collaboratori di imprese private)
Domanda: Mi sono laureata ad aprile 2012, a gennaio ho aperto partita Iva e attualmente collaboro presso uno Studio di Architettura in cui non firmo alcun progetto. Mi domando se, considerata la mia attuale posizione, ricado comunque nell’obbligo di assicurazione o se invece resto esclusa da tale obbligo in quanto, citando il documento suddetto, “l’obbligo di assicurazione professionale ricade, esclusivamente, sui professionisti iscritti agli Ordini che esercitano, in modo effettivo, l’attività libero-professionale” e quindi si possa considerare che io, per i motivi suddetti, non firmando alcun progetto non eserciti in modo effettivo l’attività professionale.
Risposta: In effetti la sua situazione è comune a quella di molti altri suoi colleghi, i quali, pur esercitando concretamente la professione di ingegnere, non sono chiamati ad assumere, nella fase iniziale della loro attività, alcuna responsabilità personale per l’elaborazione dei progetti ai quali partecipano, sottoscritti in via esclusiva dai titolari dello studio professionale. Ciò determina il venir meno dell’obbligo di stipulare un’assicurazione professionale ai sensi del D.P.R. n. 137/2012, data l’assenza di un rapporto diretto con la clientela. Ciò non toglie, tuttavia, che il titolare del progetto possa – in ipotesi – agire in rivalsa nei confronti del proprio collaboratore qualora risulti, in base all’incarico precedentemente affidato, che detto collaboratore non ha svolto l’attività a lui/lei riservata in modo professionale e che, per tale motivo, il progetto finale, redatto sotto la responsabilità del titolare, sia stato contestato dal cliente. Pertanto, lei, pur non essendo formalmente obbligata alla stipulazione di una polizza professionale, dovrebbe, per sua garanzia, chiarire tale ulteriore aspetto con il suo datore di lavoro, allo scopo di ottenere un esonero preventivo della responsabilità (per i rapporti interni), eventualmente concorrendo in parte qua al pagamento del costo della polizza stipulata dal titolare medesimo.
Tema: “Quando è obbligatorio sottoscrivere la polizza RC professionale?” (per i dipendenti pubblici)
Domanda: Cortesemente gradirei ricevere informazioni più dettagliate circa l’obbligo della polizza RC Professionale che sembra sia obbligatoria dal quindici agosto 2013. Il quesito che pongo è semplice ma credo particolare perché coinvolge molti colleghi che non hanno ben chiara la normativa. Il mio attuale profilo lavorativo è di: Docente a tempo indeterminato presso le scuole secondarie superiori; Libero professionista. Sono iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di (omissis) e ho anche Partita IVA; quando è obbligatorio sottoscrivere la polizza RC professionale ? Se si è in possesso di Partita IVA ? Se non si ha Partita IVA ma si è solamente iscritti all’Ordine Professionale ? E’ possibile avere una polizza professionale che venga attivata solo in caso di incarico professionale vista la grande penuria di lavoro che affligge purtroppo il nostro paese e in particolare il sud ? Inoltre i pareri circa l’obbligatorietà sono discordanti; è obbligatoria dal quindici agosto 2013 o il tutto è stato prorogato di un anno ?
Risposta: L’obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità professionale è già in vigore (dal 15 agosto 2013) ed è subordinato all’esercizio effettivo – ancorché occasionale – della professione di ingegnere. Pertanto, se, in forza del suo attuale incarico, lei svolge in via esclusiva attività di docenza, non sarà tenuto a conformarsi al predetto obbligo. Qualora, al contrario, lei intenda svolgere – anche solo saltuariamente od occasionalmente - la professione di ingegnere (assumendo, ad es., incarichi di progettazione o di collaudo di opere), a prescindere dall’apertura della Partita IVA (ma non, ovviamente, dall’iscrizione all’Albo), sarebbe comunque obbligato alla stipulazione della polizza, ovviamente per un massimale commisurato al valore economico complessivo degli incarichi assunti, ma certamente prima dell’accettazione dei medesimi.
Ricordiamo che l’assicurazione professionale è diventata obbligatoria dal 15 agosto 2013, in base al DL 138/2011, per coprire eventuali danni arrecati a terzi nell’esercizio della propria attività.
Anche gli Architetti si sono mossi per aiutare a orientarsi gli iscritti all’Ordine. Leggi Obbligo assicurazione professionale, ecco le convenzioni per gli Architetti, vi trovi i termini della convenzione che il Consiglio Nazionale degli Architetti ha stipulato, per gli iscritti all’Ordine, con IG Europe Limited e Rappresentanza generale dei Lloyd’s per l’Italia.