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AteneoWeb regala un “Corso Breve di Diritto Sportivo”, a cura dell’Avv. Edoardo Ferrero

Creato il 16 ottobre 2012 da Tifoso Bilanciato @TifBilanciato
AteneoWeb regala un “Corso Breve di Diritto Sportivo”, a cura dell’Avv. Edoardo Ferrero

Nel mese di agosto, il sito AteneWeb ha pubblicato due articoli dell'Avv. Edoardo Ferrero, nei quali sono state affrontate le principali tematiche emerse nel corso dell'estate.

Il primo articolo, " Corso Breve di Diritto Sportivo ", fornisce gli elementi per comprendere le logiche sottostanti i deferimenti e le regole di svolgimento dei processi:

Nell'imminenza del processo sportivo conseguente ai deferimenti della Procuratore Federale della FIGC Palazzi, per le imputazioni di illecito sportivo e/o di omessa denuncia relative allo scandalo del c.d. "calcioscommesse", che si aprirà il giorno 1 agosto 2012, sembra utile dare un paio di delucidazioni in ordine ai soggetti ed allo svolgimento del procedimento stesso.
Ovviamente ci si limiterà ad alcune nozioni essenziali relative all`oggetto del procedimento stesso.
Per illecito sportivo si intende "Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo" (art. 7 c. 1 Codice di Giustizia Sportiva - CGS).
L`omessa denuncia riguarda invece il caso di cui all`ultimo comma del predetto art. 7 CGS che prevede che "I soggetti [...] che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC".

Il testo completo può essere consultato direttamente sul sito AteneoWeb, seguendo questo link.

Il secondo articolo, " Corso Breve di Diritto Sportivo II - L'Arbitrato davanti al TAS ", spiega invece le dinamiche dell'Arbitrato di fornte al TAS:

Arrivati a fine agosto, si sono conclusi i processi sportivi in ambito della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), relativi ai due filoni del c.d. "Calcioscommesse" inerenti i fatti oggetto di inchiesta a Cremona e Bari.

Riassumendo brevemente i fatti avvenuti, va rilevato come vi siano state sia condanne che assoluzioni, oltre a decisioni rovesciate nel secondo grado di giudizio.

(...)

Ed ora?
Ora per coloro che sono stati condannati e squalificati, e che volessero adire il terzo grado di giudizio, non resta che il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.
Tale organo di giustizia è il primo nel c.d. processo "Calcioscommesse" avanti al quale il giudicante e l`accusatore non sono emanazione della stessa struttura, la FIGC. I due gradi di giudizio precedenti, infatti, si sono svolti avanti la Commissione Disciplinare Nazionale e la Corte di Giustizia Federale, che sono entrambi organi della Federazione Calcio, così come la Procura Federale: la cosa lascia alquanto perplessi, in quanto può considerarsi non del tutto rispettato il diritto costituzionale ad avere un giudice che sia "terzo" rispetto alle parti in causa.

Il testo completo può essere consultato direttamente sul sito AteneoWeb, seguendo questo link.


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