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Attenzione ai ricongiungimenti familiari… bigami

Creato il 23 agosto 2011 da Iljester

Attenzione ai ricongiungimenti familiari… bigami

In Italia sono vietate (con sanzioni anche penali) la bigamia e la poligamia. Non è solo un fattore culturale (che peraltro è più che importante), ma è anche un fattore morale, etico e giuridico, poiché la bigamia/poligamia è un rapporto che trova la propria genesi nel concetto di possesso della donna. La donna, in un rapporto bigamo o poligamo, è vista come una proprietà. E nelle culture tribali-islamiche questa idea è confermata appieno nella considerazione della donna come un essere umano inferiore, idonea solo a fare figli, a dar piacere al marito, a lavorare e badare alla casa.
Ora è chiaro che in una società occidentale (e in quella italiana), informata al principio di uguaglianza formale e sostanziale e alla pari dignità tra uomo e donna, la bigamia e la poligamia sono fortemente anticostituzionali, perché snaturano il concetto di famiglia e di eguaglianza fra i sessi all’interno del nucleo famigliare.
Eppure, ciononostante, ecco che, nel fenomeno immigratorio, accade che uno straniero sfrutti le larghe maglie del «ricongiungimento famigliare» per portare qui in Italia la propria prima moglie, dopo averne sposato un’altra. Chiaramente siamo nel pieno dell’illegalità, poiché il ricongiungimento famigliare è un istituto che mira a permettere la riunione fra i parenti stretti e l’immigrato, quando il vincolo è comunque riconosciuto come tale nel nostro paese e non è contrario all’ordine pubblico. Perciò è indubbiamente possibile il ricongiungimento famigliare tra genitori e figli, e tra marito e moglie.
Oltre queste ipotesi, non è possibile ne è accettabile l’applicazione dell’istituto. Le più basilari ed elementari regole del diritto internazionale privato determinano l’inapplicabilità della legislazione straniera in fatto di matrimonio, poiché le norme (civili) sul vincolo matrimoniale sono norme di applicazione necessaria (e in particolare il divieto di bigamia e/o poligamia). Perciò non suscettibili di deroga da parte della legislazione straniera applicabile secondo le normali regole del diritto internazionale privato.
Conseguentemente, secondo la mia opinione, nel caso di specie, il marito è marito solo della prima moglie. La legislazione italiana in materia, su questi fondamentali aspetti, prevale e configura come irrilevante il successivo e ulteriore vincolo matrimoniale. Il che rende o dovrebbe rendere impossibile richiedere il (ovvero determinare il decadimento del) ricongiungimento famigliare per la seconda moglie, che con l’immigrato residente in Italia non ha alcun vincolo, secondo le nostre leggi. Mentre è possibile il ricongiungimento con i figli avuti dalla donna, poiché questi, nel nostro paese, vengono considerati figli naturali.
Diversamente, se fosse ammissibile il ricongiungimento famigliare anche delle prime e/o seconde mogli, si introdurrebbe surrettiziamente nel nostro sistema il matrimonio bigamo o poligamo, fortemente contrario ai principi costituzionali, e percepito dalla società con forte disvalore per le implicazioni etiche e morali sottese.

di Martino © 2011 Il Jester


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