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Aumentano di un terzo i fanghi lodigiani da spandere nel Cremonese a beneficio dell’agricoltura. Lodi è un passo avanti: i rifiuti qui si ricevono, non si riciclano

Creato il 25 novembre 2012 da Cremonademocratica @paolozignani

La provincia di Cremona coltiva la propria passione particolare per i rifiuti ma non per il riciclaggio. Anzi, fa arrivare fanghi per l’agricoltura dal Lodigiano! Ci devono essere decreti che il dirigente del settore Ambiente e Agricoltura Andrea Azzoni firma con uno stato d’animo composito, difficile da decifrare. Ci sentiamo vicini a lui, costretto a prendere decisioni del genere in una provincia dove l’agricoltura impazza e domina, per quanto sia in declino: la superficie agricola coltivata diminuisce non poco, visto che sono stati autorizzati forse 200 impianti a biogas. Le richieste sono tante, che è difficile tenere il conto.

Senza la ditta di Maccastorna (Lodi) che si farebbe? Si sarebbe costretti a imparare nuove discipline in provincia?

Nel decreto risulta che i fanghi da spandere aumentano da 55mila tonnellate a 75mila. Per compiere questa operazione la ditta lodigiana C.r.e. versa una fidejussione di 575.975 mila euro a titolo di garanzia. Rifiuti non pericolosi, d’accordo. Aumentano in provincia di Lodi, nell’impianto della cascina Risi di Maccastorna, i rifiuti trattati, ma vengono spanti in provincia di Cremona, oltre il confine. Curioso. Abbiamo sempre meno superficie agricola, si perde suolo agricolo coltivabile ogni anno, ma ci si procura fanghi in notevole aumento. Bene! Le disposizioni del settore Ambiente precisano che si spandano fanghi non senza recupero della quantità spanta l’anno precedente.

Dunque gli impianti eccelsi e progrediti sono al confine della nostra provincia. Noi riceviamo gli effetti di tale preziosissimo lavoro: siamo consumatori di rifiuti speciali non pericolosi. Sarà un bene per l’agricoltura ma pare che Lodi sia un passo avanti.

Il riciclaggio a Cremona non decolla mai, perdura anzi raddoppia l’inceneritore, che forse di questo passo diverrà l’impianto più vecchio d’Europa, si fa – dichiara il Comune – un altro inceneritore a biomasse di legno, e si ricevono (comprano) rifiuti lodigiani per l’agricoltura. Una provincia con la vocazione di discarica e di laboratorio per lo studio del maggior peggioramento possibile dell’ambiente. Se poi sarà ridotto per effetto della solita riforma sulle Province l’ufficio Ambiente che succederà?

Ecco il testo del prezioso decreto, che in originale si può scaricare qui.

Prot. n.Cremona, lì 21/11/2012
DECRETO N. 1751
/ SETTORE AGRICOLTURA E AMBIENTE
Agricoltura e Ambiente
Oggetto : D.LGS. 152/2006 E S.M. – D.LGS. 99/1992 – D.D.P. 33/2009 E S.M. – DITTA C.R.E. S.P.A. – ATTIVITA’ DI SPANDIMENTO A BENEFICIO DELL’AGRICOLTURA DI RIFIUTI SPECIALI (R10) IN PROVINCIA DI CREMONA – IMPIANTO IN COMUNE DI MACCASTORNA – MODIFICA -
IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.;
Visto il D.Lgs. 27/01/1992, n. 99;
Vista la L. 15/05/1997, n. 127, art. 6, comma 2;
Visto l’art. 107 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267;
Visti gli artt. 90 e 120 dello Statuto Provinciale;
Visto che con L.R. n. 26 del 12/12/2003 e s.m. la Regione Lombardia ha trasferito alle Province il rilascio delle autorizzazioni all’utilizzo dei fanghi in agricoltura di cui al D.Lgs. n. 99/92;
Richiamato il D.D.P. n. 33 del 29/01/2009 e successive modifiche, avente per oggetto “Rinnovo autorizzazione spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi svolto nella provincia di Cremona C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche s.r.l.comune di Maccastorna”;
Vista l’istanza prot. 91238 del 24/07/2012 e successiva integrazione del 07/08/2012, con la quale la ditta C.R.E. S.p.a., ha richiesto l’autorizzazione all’aumento della quantità di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dall’impianto di trattamento e messa in riserva ubicato in Maccastorna, c.na Risi, da sottoporre all’operazione di spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10) nel territorio della provincia di Cremona, passando dalle attuali 55.000 t/anno a 70.000 t/anno;
Visto il rapporto tecnico prot. 132836 del 09/11/2012, con il quale è stata valutata la documentazione trasmessa dalla Ditta e con il quale si osserva che:
• questi Uffici sono rimasti in attesa che la Provincia di Lodi assumesse le proprie determinazioni in merito alla riduzione del quantitativo di rifiuti gestiti nella propria provincia, condizione necessaria al fine di assicurare la disponibilità delle volumetrie di messa in riserva;
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• con nota prot. 123725 del 18/10/2012 la Provincia di Lodi ha indicato che nulla è variato rispetto a quanto già autorizzato in precedenza e la Ditta è autorizzata a recuperare in agricoltura (R10) tutti i rifiuti uscenti dall’impianto di trattamento di Maccastorna. Per quest’ultimo motivo la Provincia di Lodi esprime la necessità di conoscere l’esito dell’istruttoria dei nostri Uffici per poter concludere l’iter di riduzione del quantitativo richiesto alla Provincia di Lodi;
•l’unica condizione ad oggi ancora non conosciuta, ma necessaria a questi uffici al fine di concludere l’iter di rilascio di autorizzazione, rimane quella legata all’esistenza della disponibilità di una volumetria per la messa in riserva (R13), pari ad un terzo del quantitativo di rifiuti da sottoporre al recupero in agricoltura (R10) nella provincia di Cremona;
Valutata la possibilità di poter rilasciare l’autorizzazione all’aumento del quantitativo di rifiuti destinati allo spandimento a beneficio dell’agricoltura nella provincia di Cremona, così come richiesto dalla Ditta, prevedendo comunque e necessariamente di vincolarne l’efficacia al rilascio da parte della Provincia di Lodi dell’atto di modifica della propria autorizzazione, così da rendere disponibili volumetrie di stoccaggio coerenti con le modifiche di quantità in argomento;
Preso atto dell’avvenuto espletamento degli obblighi previsti dalla L. 241 del 07/08/1990;
Richiamata la D.G.R. 19.11.2004, n. 19461, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s. m. ed integrazioni. Revoca parziale delle d.d.g.r. nn. 51932/85 – 54407/85 – 24447/87 – 23701/92 – 42335/99.», e riscontrato per tanto che l’ammontare totale della fideiussione che la Ditta, certificata UNI EN ISO 14001:2004, deve prestare a favore della Provincia di Cremona è rideterminato in €555.975,00 in riferimento all’attività di spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10) di 70.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi nel territorio della provincia di Cremona;
Fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altri Enti ed Organismi interessati, nonché di far salvi i diritti di terzi;
DECRETA
1.di modificare il punto 1.2 dell’allegato A al D.D.P. 33 del 29.01.2009 come segue:
“il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti all’operazione di spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10) nel territorio della Provincia di Cremona è di 70.000 t/anno (pari a 58.240 m³/anno). E’ consentito, in aggiunta al quantitativo massimo annuo di fanghi da sottoporre all’operazione di spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10), anche il recupero (R10) del quantitativo in giacenza al 31 dicembre dell’anno precedente, alle condizioni di seguito elencate:
•che le giacenze riguardino esclusivamente i fanghi che risultano già stati trattati/condizionati al 31 dicembre, e pertanto già collocati nella messa in riserva in uscita dall’impianto ubicato in Maccastorna al 31 dicembre;
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•che annualmente entro il 15 gennaio il soggetto autorizzato dichiari, alla Provincia di Cremona, la sussistenza di “motivi operativi” a causa dei quali non è riuscito ad avviare allo spandimento sul suolo il quantitativo massimo annuo fissato dell’annualità precedente;
•che entro la stessa data sia dichiarata, alla Provincia di Cremona, la quantità di rifiuti che non si è riuscita a recuperare in agricoltura ed in giacenza al 31 dicembre nonché quella effettivamente già collocata nell’anno precedente;
•che la “giacenza” da recuperare sia esclusivamente quella che la ditta non è riuscita a recuperare in territorio della Provincia di Cremona l’anno precedente, e che tale quantità non possa superare comunque un massimo pari al 25% del quantitativo massimo recuperabile annualmente autorizzato, come sopra indicato;
•che le giacenze da recuperare siano conseguenza di deficienza di collocamento in agricoltura nell’anno precedente;
•che la possibilità di recupero delle giacenze sia legata alla disponibilità di terreni, e comunque sia garantito il rispetto dei limiti di quantità di sostanza secca per ettaro annuali fissati dall’autorizzazione;
•che la possibilità di recupero sia subordinata all’avallo di questa Provincia, che dovrà accertare il rispetto delle su indicate condizioni”;
2.di far salve le prescrizioni riportate nel D.D.P. autorizzativo n. 33 del 29/01/2009 e s.m., in base al quale la ditta C.R.E. S.p.a. svolge attività di gestione rifiuti nella provincia di Cremona, con riferimento all’impianto sito in Maccastorna, cascina Risi;
3.che sono fatti salvi i provvedimenti di competenza di altri Enti e tutte le norme, prescrizioni ed obblighi vigenti, nonché i diritti di terzi;
4.di subordinare la notifica al soggetto interessato, e pertanto l’efficacia autorizzativa del presente atto, all’emissione del provvedimento, da parte della Provincia di Lodi, con il quale si prende atto della riduzione del quantitativo di rifiuti destinato al recupero in agricoltura (R10) nel territorio di competenza della stessa Provincia, nonché all’accettazione da parte di questa Provincia della garanzia finanziaria di cui al punto 5. La garanzia finanziaria deve essere conforme con quanto stabilito dalla D.G.R. 19461/2004 e avere validità fino al 22.09.2019. La fidejussione deve avere decorrenza dalla data di stipulazione, essere in bollo da € 14,62 e provvista da autentica di firma firma del legale rappresentante dell’Ente garante;
5. di determinare in €555.975,00 l’ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta, certificata UNI EN ISO 14001:2004, deve prestare a favore della Provincia di Cremona relativamente allo spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10) di 70.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi sul territorio provinciale;
6. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 5, il presente atto venga comunicato al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Regione Lombardia, alla Provincia di Lodi (quale sede dell’impianto di riferimento) ed all’ARPA dipartimento di Cremona;
7. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 5, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dalla D.G.R. n. 19461/2004 può comportare la revoca del provvedimento stesso.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dr. Andrea Azzoni)
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
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