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Azzeramento delle ferie non godute

Creato il 05 dicembre 2012 da Pps @ppsposato
Dirigenti, quadri, supervisori e impiegati con mansioni direttive, per il loro specifico rapporto con il datore di lavoro, corrono spesso il rischio di non usufruire di tutte le ferie a loro spettanti, questo per effetto delle normative in vigore a seguito del Decreto Legislativo n.66 del 2003, e di vedersi azzerare le ferie non godute. Il decreto, nelle sue linee essenziali stabilisce che:
  1. le ferie vanno godute e non possono essere monetizzate
  2. le aziende devono riconoscere a tutti i dipendenti 4 settimane di ferie retribuite l'anno
  3. due settimane devono essere concesse, per obbligo, nell'anno di maturazione, mentre le restanti due potranno essere godute entro 18 mesi dall'anno di maturazione
  4. il periodo minimo di 4 settimane non può essere monetizzato, per cui le aziende possono azzerare i periodi di ferie non goduti nei termini stabiliti per legge, a meno che il dipendente non sia in grado di dimostrare che il non godimento sia conseguenza dei rifiuti aziendali di concedere le ferie quando correttamente richieste
  5. le ferie non godute saranno sostituite dalla relativa indennità nei casi d'interruzione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamenti individuali, mobilità, dimisssioni, risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, scadenza del termine nei contratti a tempo determinato

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