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Bicicletta ; guida in stato di ebbrezza - e la patente ?
Creato il 20 maggio 2012 da BiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiL’uso della bicicletta non salva il conducente ubriaco dalla condanna per guida in stato di ebbrezza. Non scatta però la sanzione accessoria della sospensione della patente prevista obbligatoriamente dal codice della strada per chi superi un determinato tasso alcolemico. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 10684/2012.
Il caso era quello di un padre condannato all’arresto per un mese e mezzo (e mille euro di ammenda) per essersi messo alla guida del velocipede, portando con sé anche il figlio minore, dopo aver abbondantemente alzato il gomito, al punto da risultare al test alcolemico molto oltre la soglia massima che prevede appunto come sanzione accessoria obbligatoria la sospensione della patente per uno o due anni.
Da lì il maldestro tentativo dell’imputato di sostenere l’illegittimità costituzionale dell’articolo 186 del Cds, con riferimento all’articolo 3 della Costituzione, con riguardo alla prevista applicazione della sanzione amministrativa per tutti i casi di guida di un veicolo in stato di ebbrezza senza differenziare tra la guida di un mezzo a motore e quella di uno a pedale.
Per la Suprema corte però la doglianza è da respingere perché la sanzione accessoria non gli è mai stata irrogata e dunque nel caso di specie è manifestamente irrilevante. Non solo, passando dal particolare al generale i giudici ritengono che la misura della sospensione della patente non possa mai applicarsi nel caso in cui “la violazione si realizzi ponendosi alla guida di un mezzo per il quale non è prescritta alcuna abilitazione alla guida”.
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