L ‘Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 4/E dello scorso 4 gennaio 2011, chiarisce gli ambiti di applicabilità delle detrazioni fiscali del 36% (ristrutturazione) e del 55% (miglioramento efficienza energetica) nei casi di ampliamento di un immobile in riferimento all’art. 11 del decreto legge n. 122 del 2008, (Piano Casa).
Nella risoluzione, si chiarisce intanto, la portato del cd “piano casa”: Il Piano consiste in un sistema di norme che consente di effettuare ampliamenti o ricostruzioni di edifici sulla base di leggi regionali, in deroga ai piani regolatori locali.
In particolare, è previsto che i Comuni concedano permessi per ampliare edifici abitativi esistenti fino al 20 per cento del loro volume o della superficie coperta. Inoltre, è prevista la possibilità di abbattere e ricostruire – anche in zona differente – edifici antecedenti al 1989 che necessitino di essere adeguati agli standard qualitativi, energetici e di sicurezza, purché non soggetti a particolari vincoli.
In tal caso, la ricostruzione potrà essere autorizzata con un aumento dei volumi del 30 per cento, elevabile sino al 35, se la stessa avviene con tecniche di bioedilizia o che prevedano l’installazione di impianti ad energie rinnovabili.
E’ chiarito che le detrazioni si applicano solo alla ristrutturazione del vecchio edificio mentre non competono alla parte ampliata che si configura come nuova costruzione e non come ristrutturazione”.
In merito agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio delle detrazioni fiscali del 36 e 55 per cento, “nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente; conseguentemente, nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”.
Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”
Fonte: www.agenziaentrate.gov.it