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Borsa di studio nel 730 e nell’Unico, e assegni di ricerca

Da Raffa269

Borsa di studio nel 730 e nell’Unico, e assegni di ricerca Nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico) possono essere inserite le somme percepite a fronte di borse di studio o dottorati di ricerca (o simili)?
Questa è una tipica domanda a cui cerco di darvi una risposta per orientarei non solo nella possibile esenzione della somma dal pagamento delle imposte ma anche nell'indicazione fisica delle somme nel modello 730.

Mi arrivano infatti domande dei lettori di Tasse e Fisco, relativamente alle borse di studio, così come agli assegni universitari, in merito al dubbio se devono essere inserite nella compilazione del 730 per la dichiarazione dei redditi ai fini del pagamento dell'imposta IRPEF, in quanto alcune sono considerate non imponibili o esenti dal pagamento delle tasse, e altre no.
In realtà infatti alcune borse di studio scontano la tassazione alla fonte, altre invece sono totalmente esenti dalle tasse.

Il riferimento normativo che ci viene in soccorso è l'articolo 3 del Tuir insieme alla risoluzione 356 dell'agenzia delle entrate che detta dei principi per identificare le borse di studio non imponibili ossia quelle corrisposte dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di norme di accordi e intese internazionali.

Nel seguito le borse di studio che generano redditi esenti dall'Irpef

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti: le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo; le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero; le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85; le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia; borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (legge 23 novembre 1998 n.407).

Così come previsto anche dalle istruzioni allegate al modello 730 devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (L. 30 novembre 1989, n. 398).

La tassazione in Italia e Estero

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero. Per esempio le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base, alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo non dovranno essere comprese ed indicate nella dichiarazione dei redditi mentre quelle corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;

Le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85; le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia; borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (legge 23 novembre 1998 n. 407).

Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento - una autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.

Dichiarazione nel 730 delle borse di studio

Vi riporto anche il testo delle istruzioni per comodità: Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (L. 30 novembre 1989, n. 398). La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia
soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

Dove indicarle nel modello 730

Nel 730 nella SEZIONE I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati andranno inserite nei righi da C1 a C3 anche le somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito".

Vi segnalo altresì l'articolo correlato all'argomento e relativo alla detrazione delle spese scolastiche.
Se può esservi utile vi segnalo anche la Tabella Deduzioni e detrazioni 730 e mod.Unico sperando di darvi qualche spunto o chiarimento in più.

Elenco spese da dedurre in dichiarazione

Detrazione Interessi Passivi Mutuo

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