No netto della Corte di Giustizia Europea all'IVA ridotta sugli ebook. La Francia e il Lussemburgo dovranno rivedere le loro legislazioni sui libri digitali. E anche l'Italia, ora, rischia la stessa sorte.
Fonte: Bibliocartina.it
Sull’Iva degli eBook si è gridata la “vittoria” troppo presto?
La sintesi delle motivazioni della sentenza:
“il libro elettronico non coincide con il supporto fisico necessario per leggerlo; per questo motivo la Direttiva IVA della Commissione Europea non comprende i libri elettronici.”
La battaglia che la Francia ha condotto insieme con l’Italia e il Lussemburgo nei mesi scorsi è stata volta a dimostrare, come dice il famoso hashtag della campagna italiana #unlibroèunlibro, che un eBook è pur sempre un libro e, per questo, va considerato al pari del cartaceo, Iva compresa. La Corte di Giustizia Europea si è invece rigorosamente tenuta al piano tecnico della questione, distinguendo nettamente il documento e il supporto necessario per leggerlo.
Secondo la Corte UE il libro è il supporto, l’eBook è un file digitale. Il file “eBook” per essere letto ha bisogno di un supporto che non viene venduto con il libro stesso. Ecco perché la vendita di eBook non si può configurare come cessione di beni, bensì come un servizio per usufruire del quale c’è bisogno di un bene fisico non compreso nel servizio stesso.
La Francia e il Lussemburgo si sono trovate dalla stessa parte della barricata in questa battaglia che ha visto protagonista anche l’Italia, che dal 1° gennaio 2015 ha deciso di applicare un’aliquota ridotta del 4% sui libri digitali.
All’Italia, almeno per ora, non succede nulla, ma rischia un probabile futuro deferimento da parte della Commissione Europea simile a quello subito da Francia e Lussemburgo. Non è chiaro, allo stato attuale, se l’Italia vorrà vedere cosa succede o se interverrà prima cambiando la legge, anche se è raro che l’Italia agisca preventivamente rispetto all’Europa perché siamo famosi per essere il Paese con il maggior numero di procedure d’infrazione aperte per violazione delle direttive comunitarie.
Riportiamo il testo integrale del comunicato stampa odierno della Corte di Giustizia Europea:
In Francia e in Lussemburgo, la fornitura di libri elettronici è soggetta ad aliquota IVA ridotta. In particolare, dal 1° gennaio 2012, la Francia e il Lussemburgo applicano alla fornitura di libri elettronici, rispettivamente, un’aliquota IVA del 5,5% e del 3%. I libri elettronici o digitali oggetto della presente causa comprendono i libri ottenuti a titolo oneroso, mediante scaricamento o trasmissione continua (streaming) a partire da un sito web, nonché i libri elettronici che possono essere consultati su computer, smartphone, e-book reader o qualsiasi altro sistema di lettura.
La Commissione chiede alla Corte di giustizia di dichiarare che la Francia e il Lussemburgo, avendo applicato un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri elettronici, sono venuti meno agli obblighi ad essi incombenti in forza della direttiva IVA . Nelle odierne sentenze, la Corte accoglie i ricorsi per inadempimento della Commissione.
La Corte rileva innanzitutto che un’aliquota IVA ridotta può essere applicata unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all’allegato III della direttiva IVA. Detto allegato menziona, in particolare, la «fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico». La Corte ne trae la conclusione che l’aliquota IVA ridotta è applicabile all’operazione consistente nel fornire un libro che si trovi su un supporto fisico. Se è vero che il libro elettronico necessita, per poter essere letto, di un supporto fisico (quale un computer), un simile supporto non è tuttavia fornito con il libro elettronico, cosicché l’allegato III non include nel suo ambito di applicazione la fornitura di tali libri.
Inoltre, la Corte constata che la direttiva IVA esclude ogni possibilità di applicare un’aliquota IVA ridotta ai «servizi forniti per via elettronica». Secondo la Corte, la fornitura di libri elettronici costituisce un servizio di questo tipo. La Corte respinge l’argomento secondo cui la fornitura di libri elettronici costituirebbe una cessione di beni (e non un servizio). Infatti, solo il supporto fisico che consente la lettura dei libri elettronici può essere qualificato come «bene materiale», ma un siffatto supporto non è presente nella fornitura dei libri elettronici.
La Commissione addebita altresì al Lussemburgo di applicare un’aliquota IVA super ridotta al 3%, mentre la direttiva IVA vieta, in via di principio, le aliquote IVA inferiori al 5%. La Corte ricorda che, secondo la direttiva IVA, uno Stato membro può applicare aliquote IVA ridotte inferiori al 5%, fra l’altro, a condizione che le aliquote ridotte siano conformi alla legislazione dell’Unione. Dato che la Corte ha poco prima concluso che l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri elettronici non è conforme alla direttiva IVA, la condizione di conformità alla legislazione dell’Unione non è soddisfatta, cosicché il Lussemburgo non può applicare un’aliquota IVA super ridotta al 3% alla fornitura di libri elettronici.
Le sentenze odierne della Corte non ostano a che gli Stati membri istituiscano un’aliquota IVA ridotta per i libri su supporto fisico, come in particolare i libri cartacei.