Il prospetto paga è il documento utile al lavoratore per controllare la corrispondenza fra quanto dovuto a vario titolo e quanto effettivamente erogato, oltre alla verifica della correttezza dei pagamenti. La sua sottoscrizione, in linea generale, costituisce la normale documentazione liberatoria per provare l’importo corrisposto al destinatario. Il fatto costituisce però solo una presunzione relativa di avvenuto pagamento, o certificazione delle risultanze esatte dei libri paga o registri equipollenti. Il lavoratore, infatti, generalmente mezzo di testimoni, può sempre dedurre la non corrispondenza tra le somme indicate e quelle effettivamente pagate, senza preclusioni imputabili da mancate contestazioni all’atto del ricevuto pagamento. Stesso dicasi in caso di richiesta di remunerazione di orario straordinario non indicato in busta, e quindi non retribuito, ma effettuato dal lavoratore e certificato a mezzo prova testimoniale; ed ancora, in riferimento a qualsiasi altra indicazione apposta e le sue conseguenti ricadute come trattenute sulla retribuzione, il datore di lavoro è obbligato a sorreggere la prova del fatto costitutivo che le giustifica.
Tribunale di Teramo, Sez. Lavoro, 20 Giugno 2012, n. 403
Teramo, 10 Agosto 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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