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Calcio & Fisco: le modifiche sul trattamento delle spese di sponsorizzazione

Creato il 20 novembre 2014 da Tifoso Bilanciato @TifBilanciato

Il Decreto Legislativo recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata (c.d. "Decreto Semplificazioni") in attuazione dell'articolo 7 della delega di cui alla legge n. 23 dell'11 marzo 2014, approvato in via definitiva il 30 ottobre 2014, prevede - tra l'altro - una modifica alla attuale disciplina della detrazione dell'IVA per le prestazioni pubblicitarie e per le sponsorizzazioni.

L'art. 29 del Decreto Legislativo (non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) modifica l'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972, per effetto del quale si aumenta al 50% la detrazione forfettaria dell'IVA riconosciuta per le operazioni di sponsorizzazione.

In particolare è prevista un'unica percentuale di detrazione forfettaria dell'IVA in ragione del 50% sia per le spese di sponsorizzazione sia per quelle di pubblicità.

Tale modificazione potrebbe risolvere l'attuale contenzioso tributario attinente il comparto delle imposte dirette (derivante dalla ripresa a tassazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria, in sede di controllo, dei costi sostenuti per le sponsorizzazioni qualificandoli come spese di rappresentanza anziché annoverarli tra le spese di pubblicità). In pratica, il criterio discretivo va individuato nella "diversità" degli obiettivi che, per le spese di rappresentanza può farsi coincidere con la crescita dell'immagine ed il maggior prestigio, laddove, per le spese di pubblicità o di sponsorizzazione, consiste in una diretta finalità promozionale e di incremento commerciale e di clientela (per tutte, Cass., sentenza n. 15318 del 4 luglio 2014).

La modifica del trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette ha inoltre rilevanti impatti anche sotto il profilo della deducibilità del costo, in quanto incide sulla determinazione del reddito d'impresa.

In particolare, prima della modifica, l'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972, prevedeva una detrazione IVA stabilita nella misura del 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili, ma detta detrazione si riduceva ad 1/10 per le operazioni di sponsorizzazioni e ad 1/3 per le cessioni e concessioni di ripresa televisiva e trasmissione telefonica. In generale, usufruiscono di questa disposizione:

  • le associazioni sportive dilettantistiche che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo massimo di 250.000 Euro;
  • le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro loco;
  • le società sportive costituite sotto forma di società di capitali senza scopo di lucro
  • le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza scopo di lucro.

Fermo restando che la modifica in commento interessa i soggetti di cui sopra, che ricevono il finanziamento ovvero beni o servizi, la diversa qualificazione delle spese di sponsorizzazione "assimilate" a quelle di pubblicità, rileva anche per i soggetti che concedono la sponsorizzazione.

Infatti, per questi ultimi, sotto il profilo della deducibilità ai fini delle imposte dirette, le spese di sponsorizzazione, equivalendo a quelle di pubblicità, ai sensi dell'art. 108 TUIR, sono integralmente deducibili nell'anno in cui sono state sostenute oppure in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.

Al contrario, parificando le spese di sponsorizzazione a quelle di rappresentanza, la deducibilità avviene nel periodo di sostenimento, se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti dal D. M. 19 novembre 2008 e, quindi, in misura forfetaria in base al volume dei ricavi dell'impresa, vale a dire:

  • l'1,3% per ricavi fino a 10.000.000 euro;
  • lo 0,5% per ricavi da 10.000.000 fino a 50.000.000 euro;
  • lo 0,1% per ricavi oltre 50.000.000 euro.

Ai fini IVA, se l'importo della sponsorizzazione rientra tra le spese di pubblicità, per lo sponsor l'imposta è detraibile, mentre diventa indetraibile, ai sensi dell'art. 19- bis, D.P.R. n. 633/1972, qualora sia annoverato tra le spese di rappresentanza.

Come si può notare, la differente qualificazione delle spese di sponsorizzazione incide sia sulla deducibilità del costo sia sulla detraibilità dell'IVA ad esso relativa.

Per quanto riguarda le altre questioni fiscali di interesse delle società sportive si rinvia ai contenuti della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 20 dicembre 2013.

Claudio Sottoriva
Professore Aggregato di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano


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