Entro la scadenza del 27 dicembre si dovrà versare l’acconto Iva per l’anno di imposta successivo un importo pari all’88% dell’iva relativa all’ultimo trimestre o mese precedente (cfr art. 6 L. 405/1990). Il pagamento può avvenire mediante modello F24 e se risultano dei crediti da poter compensare sarà possibile non procedere al pagmento dietro compensazione.
Per tale tipologia di compensazione (tributo su tributo) è possibile non presentare il modello F24 per il pagamento del’Acconto Iva.
Per la determinazione dell’acconto esistono 3 metodi:
- METODO STORICO: (il più utilizzato) prevede il versamento mediante F24 pari all’88% dell’iva relativa all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente al lordo dell’acconto Iva precedente.
- METODO PREVISIONALE: si dovrà fare riferimento all’88%, su una “presunzione” e, in particolare, sull’imposta definitiva che il contribuente ipotizza’ dover liquidare a consuntivo dell’attività svolta fino al 31 dicembre 2012 se parliamo dell’acconto 2012: per il mese di dicembre 2012, se mensile, con la dichiarazione annuale, se trimestrale ordinario, per il quarto trimestre 2012, se trimestrale “speciale”.
L’operazione deve essere effettuata considerando il dato previsionale al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.
È bene ricordare che, se alla resa dei conti l’acconto versato risulterà inferiore all’88% dell’imposta effettivamente dovuta, scatterà la sanzione per versamento carente. - METODO OPERAZIONI EFFETTUATE: in questo caso la determinazione è analitica e prevede un versamento pari al 100% dell’importo risultante considerando le operazioni dell’ultimo mese ed in particolare l’Iva a debito risultante dalla somma delle:
- operazioni registrate o da registrare o da annotare dal primo al 20 dicembre per i contribuenti che liquidano l’iva mensilmente mensili dal primo ottobre al 20 dicembre per i contribuenti che liquidanao l’iva trimestralmente; ii. operazioni effettuate dall’1.11 al 20.12 , anche se non sono ancora state emesse e/o registrate le relative fatture (comprese quelle intracomunitarie);
- l’ Iva a credito risultante come sopra
Contribuenti mensili: acconto = Quadro VH12 (campo debiti) x 88%
Contribuenti trimestrali per opzione: acconto = Quadro (VL38 + VH13 – VL368) x 88%
CONTRIBUENTI MENSILI: per i contribuenti mensili invece la determinazione dell’acconto iva avverrà calcolando il 88% dell’Iva sulla liquidazione del mese di dicembre. Spesso accade che si passa da un regime trimestrale a mensile o da annuale a trimestrale. Questo significa che dovrete prendere la liquidazione del mese di dicembre dell’anno scorso e sommarci il versamento dell’acconto Iva dell’anno precedente: sul risultato applicate la percentuale dell’88%.
Nel primo caso l’acconto iva sarà pari al 33% dell’ Iva a debito risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno precedente.
Nel secondo caso invece si dovranno prendere i versamenti relativi alla liquidazione iva dle mese di ottobre novembre e dicembre Per importi inferiori a 103,29 il versamento dell’iva non è dovuto e non sono possibili rateizzazioni dell’acconto iva, se non prendendo a prestito le somme da istituti di credito. Tuttavia se si dispone di crediti d’imposta non ancora richiesti a rimborso sarà possibile procedere con la compensazione sempre che tali crediti derivino da tributi che sarebbero stati versati mediante F24.
Codici Tributo Acconto Iva
Il versamento dovrà essere fatto mediante invio dell’F24 telematicamente ed utilizzando il codice tributi 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i contribuenti trimestrali, senza considerare alcuna maggiorazione (va preso l’importo secco non maggiorato degli interessi).
Consulta le soglie per le liquidazioni Iva mensili o trimestrali o l’articolo dedicato proprio al versamento dell’Iva mensile o trimestrale con modello F24.
Chi non deve versare l’acconto Iva (soggetti esonerati):
- Chi inizia l’attività nel corso del periodo di imposta o chi cessa l’attività nel medesimo anno;
- Contribuenti con una liquidazione precedente inferiore a 116,72 euro (che sarebbe il valore minimo su cui calcolare un acconto dovuto dell’88%);
- Contribuenti che sulla base del metodo previsionale presumono di non raggiungere l’importo di cui al punto precedente o prevedono di chiudere l’attività;
- Contribuenti che registrano solo operazioni esenti o non imponibili (anche per opzione da 36 bis);
- Contribuenti che beneficiano dei regimi forfetari di determinazione dell’imposta ex art. 13 della l.388 del 2000, regime delle nuove iniziative imprenditoriali o regime delle attività marginali. Non dovranno versare l’acconto nemmeno nell’anno di esaurimento del regime o di superamento del limiti quantitativo. Coloro che adottano questi regimi non dovranno versare l’accotno iva dall’anno di adesione al regime fino all’anno di uscita così come anche è stato chiarito dalla risoluzione ministeriale 157 del 2004;
- Coloro che accederanno o già accedono al regime dei contribuenti minimi o ad altri regimi che hanno tra le loro caratteristiche la dispensa dagli obblghi Iva;
- Coloro che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre dell’anno di riferimento se sono contribuenti mensili o entro il 30 settembre se erano contribuenti trimestrali;
- Coloro che svolgono attività di giochi e spettacoli in regime di determinazione speciale dell’Iva;
- Coloro che raccolgono rottami usati e similari per la rivendita;
- Coloro che dopo aver effettuato il calcolo evidenziano un acconto Iva inferiore a 103.29 euro;
- Coloro che nell’anno precedente hanno un credito di imposta o un debito di imposta inferiori ai 117.38 euro;
- gli agricoltori in regime semplificato;
- gli esercenti del settore intrattenimento e spettacolo;
- le associazioni sportive dilettantistiche e le Onlus che hanno optato per il regime forfetario Iva;
- i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta;
Consiglio pratico
Qualora siate in deficit di liquidità, come in questi periodi spesso accade, vi ricordo che la scelta di uno dei tre metodi è facoltativa e pertanto qualora da uno dei tre risultasse che l’importo a titolo di acconto Iva fosse pari a zero, potete non procedere al versamento, quindi verificate sempre l’importo da pagare applicando tutti e tre i metodi, lavorete di più ma potrete risparmiare qualche cosa. L’acconto Iva vi ricordo che non ha nulla a che fare con le scadenze e le modalità di determinazione dell’acconto Ires o Irap.
La valutazione del metodo di calcolo è libera e può variare di anno in anno fermo restando bel calcolo previsonale quanto detto rispetto alla capienza dell’acconto e delle possibili sanzioni.
Potete anche leggere la guida pratica alla compilazione del modello Unico e del modello 730 dove trovare consigli utili per la compilazione, il pagamento e la detrazione delle spese nella dichiarazione dei redditi.
Leggete anche l’articolo dedicato al ritardato pagamento Acconto Iva: le sanzioni previste e articolo dedicato al ravvedimento operoso acconto Iva
Prossimi Adempimenti:
Comunicazione annuale dati Iva Guida
Pro rata detrazione Guida al calcolo
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