Magazine Società

Cassazione. Usare una falsa identità su internet è reato. Sì, ma a certe condizioni

Creato il 04 settembre 2011 da Iljester

Cassazione. Usare una falsa identità su internet è reato. Sì, ma a certe condizioni

Girando sul web, mi capita a tiro un articolo che parla di un intervento della Corte di Cassazione sui cosiddetti fake, o false identità su internet (caso che risale al 2007), e leggo commenti che mi lasciano basito. È chiaro che chi ha pubblicato la sentenza o alcuni stralci di essa, non ha capito in verità lo spirito dell’intervento del giudice penale e in ultimo del giudice di legittimità sulla norma che è stata applicata al ragazzo del quale poi è stata confermata la condanna.
Riassumo per semplicità la storia: un ragazzo si spaccia sul web per una ragazza sua amica, e contatta diversi uomini, adescandoli. Lascia loro il contatto della tipa. E gli uomini, giustamente arrapati, la ricontattano proponendole incontri sessuali. La ragazza, ancor più giustamente s’incazza, va dai carabinieri e sporge denuncia. Il ragazzo viene scoperto, e viene trascinato in Tribunale dove viene condannato a un anno di reclusione. Lui ricorre in Cassazione, asserendo che chiunque ha la possibilità di creare un falso account sul web. La corte ovviamente non cade nella trappola interpretativa e replica in sentenza che l’azione è comunque riprovevole, in quanto comporta «inganni relativi alla vera essenza della persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali. [...] Inganni che possono superare la ristretta cerchia di un determinato destinatario», e possono causare un danno.
La Corte di Cassazione (sent. n. 46674/2007) si riferisce dunque al reato previsto dall’art. 494 c.p., che punisce chiunque per ottenere un vantaggio per sé o per altri, ovvero danneggiare un terzo, attribuisce a sé o ad altri una falsa identità, o qualità alle quali la legge riconduce determinati effetti giuridici, inducendo la controparte in errore (si tratta della cosiddetta sostituzione di persona) .
Leggendo su internet i vari commenti, pare che la Corte di Cassazione confermi l’idea che commette reato chiunque si crei un nick e lo utilizzi per chattare nei socialnetwork o per rispondere nei vari commenti sui forum.
In verità, la Corte non ha inteso dire questo, perché la norma in questione non dice che viene punito chiunque utilizzi un’identità falsa (e nemmeno il giudice di legittimità può superare la lettera della legge penale). Dice piuttosto che punisce chiunque utilizza un’identità falsa, o si sostituisca a un’altra persona, rubandone l’identità, per ottenere un vantaggio per sé o per altri, ovvero per danneggiare quella persona (come nel caso concreto).
Mi spiego meglio: se io utilizzo il nick Rock per parlare di musica, e cazzeggiare sul forum, chiacchierando innocentemente di amenità, non commetto alcun reato, poiché non inganno nessuno per ottenere un vantaggio o danneggiare un terzo. Piuttosto, uso un nick perché voglio proteggere i miei dati sensibili, o perché è più figo farsi chiamare Rock, anziché Mario Rossi.
Però, questo è il limite. Se però io uso il nick Rock, o peggio utilizzo il nome e il cognome della mia amica, Maria Rossi, per adescare uomini e tirarle un brutto scherzo, dando loro il suo numero di telefono, o mi fingo un promotore finanziario di successo che adesca clienti su internet, convincendoli a consegnarmi il loro denaro con la promessa di investirli in titoli superreddittizi e di farli diventare ricchi, quando invero il mio obiettivo e ingannarli, allora chiaramente rientriamo perfettamente nella previsione di cui all’art. 494 c.p., quando non viene integrato un reato più grave: come la truffa, per esempio.
Ecco, dunque dove sta il limite posto la Corte di Cassazione, che non è altro che il limite posto dalla norma penale citata. Il dolo specifico: l’utilizzare una falsa identità su internet (come in ogni altro ambito), o peggio rubare quella di un terzo, per ingannare gli interlocutori, al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri, ovvero danneggiare la vittima. Va da sé che davanti a queste condizioni, ogni tipo di giustificazione è irrilevante. Sic et sempliciter!

 

di Martino © 2011 Il Jester


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :