A seguito dell’entrata in vigore della cedolare secca, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha emanato il provvedimento che disciplina le modalità applicative della cedolare secca sugli affitti abitativi.
La cedolare secca, in pratica, sostituisce:
- l’Irpef e le relative addizionali
- l’imposta di registro
- l’imposta di bollo.
- l’imposta di registro sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione
- l’imposta di bollo, se dovuta, sulle risoluzioni e proroghe del contratto
Resta comunque l’obbligo di versare l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione
Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva) devono essere obbligatoriamente registrati dall’affittuario (conduttore) o dal proprietario (locatore), qualunque sia l’ammontare del canone pattuito, versando contemporaneamente le imposte dovute (registro e bollo).
Il termine per la registrazione del contratto di locazione è di 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore). Se la durata del contratto non supera i 30 giorni complessivi nell’anno, non si è obbligati alla registrazione del contratto.
Il contratto di locazione può essere registrato:
- con modalità telematica (obbligatoria per i possessori di oltre 100 immobili e facoltativa per tutti gli altri contribuenti). La registrazione può essere fatta direttamente dal contribuente tramite il collegamento con il programma “Locazioni web” senza scaricare alcuna applicazione oppure scaricando sul proprio pc il software “Contratti di locazione”. Con la registrazione viene effettuato anche il pagamento on line delle imposte e di eventuali interessi e sanzioni, con il vantaggio che le somme dovute sono calcolate direttamente dal software. I programmi mettono a disposizione diversi fac-simile di contratti da personalizzare con i propri dati, in modo che, completata l’elaborazione del contratto, sia possibile anche stamparlo
- con modalità tradizionale (cartacea) recandosi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate dopo avere effettuato il pagamento dell’imposta di registro. In questo caso, le parti contraenti devono calcolare il tributo e versarlo presso qualsiasi Agente della riscossione, banca o ufficio postale
- incaricando un intermediario abilitato o un delegato.
Pagamento imposte di registro
L’importo dovuto varia in base all’immobile:
- Fabbricati a uso abitativo: 2% del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità;
- Fabbricati strumentali per natura: 1% del canone annuo, se la locazione è effettuata da soggetti passivi Iva; 2% del canone, negli altri casi;
- Fondi rustici: 0,50% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità;
- Altri immobili:2% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità.
Il versamento per la prima annualità non può essere inferiore a 67 euro. Il locatore e il conduttore rispondono in solido del pagamento dell’intera somma dovuta per la registrazione del contratto.
Sul deposito cauzionale versato dall’inquilino non è dovuta l’imposta di registro. Se però il deposito è pagato da un terzo estraneo al rapporto di locazione, va versata l’imposta nella misura dello 0,50%.
Per tutte le altre informazioni: codici tributo, banche convenzionate per i pagamenti, specificazioni tecniche etc, seguite il link.