Certificazione Energetica e nuova APE, la situazione in Emilia Romagna

Creato il 15 luglio 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Prosegue il nostro viaggio attraverso le Regioni italiane che hanno legiferato in materia di certificazione energetica degli edifici e nelle quali vale ancora il “vecchio” ACE, ossia l’attestato di certificazione energetica in luogo del più recente APE, introdotto con il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Dopo l’esame della situazione in Lombardia e in Piemonte (in fondo al post è possibile reperire i link ai rispettivi approfondimenti, n.d.r.), oggi ci occupiamo dell’Emilia Romagna.

Quando è richiesta la redazione dell’ACE in Emilia Romagna?

- edifici di nuova costruzione

- edifici oggetto di interventi di ristrutturazione

- immobili oggetto di compravendita

- immobili oggetto di locazione

Il sistema di calcolo alla base della redazione degli ACE in Emilia Romagna è quello indicato nella norma tecnica UNI/TS 11300.

Le sanzioni per mancanza della certificazione energetica
Le sanzioni nei confronti dei professionisti tecnici certificatori per il rilascio di Attestati di Certificazione Energetica non veritiera arrivano fino all’80% della parcella, mentre per ACE redatti senza il rispetto dei criteri di legge si paga una ammenda pari al 30% della parcella.

La produzione di un ACE falso comporta una multa massima di 5.000 euro.

Per non allegare alla pratica di fine lavori l’Attestato di Certificazione Energetica, il direttore dei lavori rischia una sanzione amministrativa del 50% della parcella.

La legislazione regionale minima di riferimento sulla certificazione energetica
In Emilia Romagna, allo stato attuale, queste sono le disposizioni normative valide e da rispettare per i certificatori energetici:

- Deliberazione dell’assemblea legislativa Emilia Romagna 4 marzo 2008, n. 156 relativa a Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici. (Proposta della Giunta regionale in data 16 novembre 2007, n. 1730)

- Deliberazione della giunta regionale Emilia-Romagna 7 luglio 2008, n. 1050 relativa al Sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici

- Deliberazione giunta regionale Emilia-Romagna 28 ottobre 2008, n. 1754 relativa a Disposizioni per la formazione del certificatore energetico in edilizia in attuazione della deliberazione dell’assemblea legislativa n. 156/2008

- Deliberazione giunta regionale Emilia Romagna 21 settembre 2009, n. 1390 relativa a Modifica agli allegati tecnici della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n.156/2008 recante “Approvazione atto di Indirizzo e Coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”

- Deliberazione dell’assemblea legislativa Emilia Romagna 6 ottobre 2009, n. 255 relativa a Modifica alla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 156/2008 recante “Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”. (Proposta della Giunta regionale in data 27 luglio 2009, n. 1190)

- Deliberazione giunta regionale Emilia Romagna 20 settembre 2010, n. 1362 relativa a Modifica degli allegati di cui alla parte seconda della delibera di assemblea legislativa n. 156/2008

- Deliberazione giunta regionale Emilia Romagna 16 aprile 2012, n. 429 relativa a Disposizioni concernenti il sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici. Affidamento delle funzioni di organismo regionale di accreditamento di cui al punto 6) della d.a.l. 156/08 alla Società Nuovaquasco soc. cons. a r.

La certificazione energetica nelle Regioni italiane: i post già pubblicati:

- Certificazione Energetica e nuova APE, la situazione in Lombardia

- Certificazione Energetica e nuova APE, la situazione in Piemonte


Potrebbero interessarti anche :

Possono interessarti anche questi articoli :