Certificazione Energetica e nuova APE, la situazione in Piemonte

Creato il 12 luglio 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Dopo la Lombardia, il Piemonte. Proseguiamo il nostro viaggio nelle Regioni italiane che hanno legiferato in materia di certificazione energetica degli edifici e per le quali non valgono le norme contenute nella disciplina nazionale, recentemente modificata dal decreto legge 63/2013.

Eseguire la certificazione energetica e predisporre il relativo ACE, in Piemonte, è obbligatorio in tutti i casi di:

- nuova costruzione di edifici;

- ristrutturazione edilizia agli edifici;

- compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari;

- locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari;

- interventi ricadenti nel c.d. Piano Casa Piemonte.

La redazione dell’attestato di certificazione energetica, nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazione degli edifici avviene all’atto di chiusura dei lavori. In questi casi, è il costruttore che ha l’obbligo di far produrre ad un certificatore l’attestato di certificazione energetica.

Il sistema di calcolo alla base della redazione degli ACE in Piemonte è quello indicato nella norma tecnica UNI/TE 11300.

Le sanzioni per mancanza della certificazione energetica
Privati e professionisti tecnici piemontesi inadempienti per quanto attiene la normativa della certificazione energetica rispondono di sanzioni particolari.

Ad esempio, se vengono rilevati 10 ACE non veritieri, il professionista viene punito con la cancellazione dall’elenco regionale dei certificatori energetici. Inoltre, se il certificatore energetico non rispetta i criteri regionali per la redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica, è tenuto al pagamento di un’ammenda variabile dai 150 euro ai 1.500 euro e fino al doppio del costo per la redazione dell’ACE per indicazione di classi energetiche non veritiere.

Il costruttore che non provvede a far produrre l’ACE nei casi di nuova costruzione o in quelli di ristrutturazione edilizia è punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro.

Il venditore di un’unità immobiliare che non allega agli atti di compravendita l’Attestato di Certificazione Energetica rischia una sanzione di 1.000 fino a 10.000 euro.

Il locatore di un’unità immobiliare che affitta senza avere fatto eseguire un’ACE sull’appartamento rischia una multa oscillante dai 500 ai 5.000 euro.

La legislazione regionale minima di riferimento sulla certificazione energetica
In Piemonte, allo stato attuale, queste sono le disposizioni normative valide e da rispettare per i certificatori energetici:

- Legge regionale Piemonte 28 maggio 2007, n. 13 relativa a Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia

- Deliberazione della giunta regionale Piemonte 4 agosto 2009, n. 43-11965 relativa a Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”. Disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere d), e) ed f)

- Deliberazione della giunta regionale Piemonte 20 ottobre 2009, n. 1-12374 relativa a Legge regionale 28 maggio 2007 n. 13. Modifiche ai Paragrafi 3.2., 4.1, 4.2, 4.4 e 5.1. dell’Allegato alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965 in materia di certificazione energetica degli edifici

- Deliberazione della giunta regionale Piemonte 19 luglio 2010, n. 11-330 relativa a Legge regionale 28 maggio 2007 n. 13. Modifiche ai Paragrafi 4.3. e 4.4. dell’Allegato alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965 e s.m.i. in materia di certificazione energetica degli edifici

- Legge regionale Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 relativa a Legge finanziaria per l’anno 2012.

La certificazione energetica nelle Regioni italiane: i post già pubblicati
- Certificazione Energetica e nuova APE, la situazione in Lombardia


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