Certificazione energetica: le sanzioni al tecnico Regione per Regione

Creato il 22 gennaio 2014 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

In caso di redazione di una certificazione energetica di un edificio non conforme o non veritiera, cosa rischia il tecnico certificatore? Pare strano, ma solo cinque Regioni italiane (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e provincia autonoma di Trento) affrontano questo tema delicatissimo con una propria legislazione in materia.

Una possibile spiegazione può essere data dal fatto che 9 attestati di prestazione energetica su 10 prodotti in Italia originano dalle Regioni settentrionali, probabilmente a seguito della maggiore tempestività della applicazione della normativa.

E le altre? Semplicemente si limitano ad applicare le disposizioni sanzionatorie nazionali indicate nel d.lgs. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni.

E allora vediamo nel dettaglio qual è il quadro sanzionatorio per i tecnici della certificazione energetica degli edifici che producono atti non conformi nelle cinque regioni citate e in tutte le altre.

Liguria

Il tecnico abilitato che redige l’APE non conforme alle modalità previste dal regolamento regionale vigente incorre nella sanzione amministrativa da € 300,00 a € 1.500,00, se l’APE errato comporta una classe di efficienza energetica migliore, alla sanzione si aggiungono € 10,00 per ogni m2 di superficie netta calpestabile riscaldata, sino ad un massimo di € 10.000,00.

In ogni caso l’APE errato è inefficace e viene sostituito da quello corretto e redatto dal soggetto verificatore.

L’applicazione della sanzione a carico del tecnico abilitato comporta la sospensione per tre mesi dell’attività di attestatore. La reiterazione della sanzione per lo stesso o per un altro motivo comporta la sospensione dell’attività di attestatore per un anno qualora le violazioni vengano commesse nell’arco di tre anni. (art. 33 LR 22/2007 ss.mm.ii).

Lombardia

Il Soggetto certificatore che redige l’APE in modo non conforme alle modalità individuate dalla dgr VIII/5018 e s.m.i., incorre nella sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.000,00 ai sensi dell’art. 27 della LR 24/06 e s.m.i..

Se la certificazione energetica comporta l’assegnazione di una classe di efficienza energetica superiore, alla sanzione si aggiungono € 10,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta calpestabile riscaldata dell’edificio in oggetto, fino ad un massimo di € 10.000. In ogni caso, l’APE redatto in modo non conforme alle modalità stabilite dalla Giunta regionale è inefficace e viene cancellato dal catasto energetico regionale.

L’applicazione della sanzione a carico del soggetto certificatore accreditato comporta la sospensione per sei mesi dall’elenco regionale dei soggetti certificatori accreditati. La reiterazione della sanzione per lo stesso o per un altro motivo di non conformità comporta la cancellazione dall’elenco regionale per due anni, decorsi i quali il soggetto interessato per ottenere nuovamente l’accreditamento dovrà dimostrare di aver superato un idoneo corso di formazione.

Piemonte

Il certificatore che rilascia l’attestato di certificazione senza il rispetto dei criteri o delle metodologie stabilite dalla normativa, è punito con la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 1.500,00. La sanzione è pari al doppio nei casi in cui l’attestato di certificazione energetica determini l’attribuzione di una classe energetica più efficiente.

Nei casi di cui l’attestato di certificazione energetica è invalido. L’invalidità è registrata dal sistema informativo di certificazione energetica degli edifici. Il certificatore, entro novanta giorni dalla conclusione del procedimento di cui all’articolo 16 della legge 689/1981 o dell’articolo 18 della medesima legge, è tenuto a redigere un nuovo attestato di certificazione energetica e a darne informazione al proprietario dell’immobile. Il certificatore che omette di redigere il nuovo attestato di certificazione energetica o di darne informazione al proprietario dell’immobile è punito con la sanzione amministrativa pari a 1.500,00 euro.

L’autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all’ordine o collegio professionale a cui risulti iscritto il certificatore per i provvedimenti disciplinari conseguenti previsti dal relativo ordinamento professionale. Se almeno dieci attestati di certificazione energetica rilasciati nell’arco di un anno presentano errori che cagionino un’errata classificazione energetica, l’autorità medesima dispone la sospensione del certificatore dall’elenco fino al conseguimento dell’attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione.

Il certificatore non iscritto ad alcun ordine o collegio professionale che nell’arco di un anno rilascia almeno cinque attestati di certificazione energetica che presentano errori che cagionino un’errata classificazione energetica, è sospeso dall’elenco fino al conseguimento dell’attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione.

Valle d’Aosta

Il riferimento è l’articolo 53 della LR 26/2012.

In particolare il professionista che rilascia la relazione tecnica di cui all’articolo 11, comma 1, non corretta è tenuto a redigere il nuovo documento, secondo le modalità previste dalla LR 26/2012 , entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, con oneri a proprio carico.

Qualora non ottemperi entro tale termine, il professionista è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 3.000.

Il certificatore energetico che rilascia l’attestato di certificazione energetica di cui all’articolo 16 non corretto dal punto di vista formale o sostanziale è tenuto a redigere il nuovo documento, secondo le modalità previste dalla LR 26/2012, entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, con oneri a proprio carico. Qualora non ottemperi entro tale termine, e comunque dopo tre contestazioni di non correttezza sostanziale, il certificatore energetico è sospeso dall’attività di redazione degli attestati per un periodo di sei mesi ed è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 6.000. Dopo tre sospensioni, l’accreditamento è revocato definitivamente.

Provincia autonoma di Trento

Il riferimento è l’art. 91 della LP 1/2008, così come modificato dall’art. 31 della LP 20/2012.

In particolare, il certificatore che rilascia l’Attestato di prestazione energetica con irregolarità meramente formali è tenuto a redigere un nuovo attestato entro trenta giorni dalla data di comunicazione della contestazione. Qualora non ottemperi entro tale termine è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 150 euro e non superiore a 1.500 euro.

Il certificatore che rilascia l’Attestato di prestazione energetica non veritiero è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 300 euro e non superiore a 3.000 euro. In questi casi il certificato è dichiarato inefficace e il certificatore è tenuto a redigere un nuovo attestato entro trenta giorni da quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa è divenuto definitivo.

Il progettista che, in fase di richiesta del titolo edilizio o in fase di presentazione di successive varianti sottoscrive documentazione tecnica non veritiera in relazione ai requisiti di prestazione energetica dell’edificio, incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 500 euro e non superiore a 6.000 euro.

Sono considerati non veritieri gli attestati di certificazione energetica o le relazioni allegate alla domanda del titolo edilizio che riportano valori dell’indice di prestazione energetica globale dell’edificio che si discostano di oltre il 10 per cento dal valore verificato in sede di accertamento. Sono altresì considerati non veritieri gli attestati di certificazione energetica o le relazioni che riportano valori dell’indice di prestazione energetica globale dell’edificio che si discostano dal valore verificato in sede di accertamento di oltre 10 kWh/mq anno o di oltre 3 kWh/mc anno.

Le altre Regioni

In tutte le altre Regioni italiane, le sanzioni al certificatore energetico si applicano basandosi sul riferimento dell’art. 15 del d.lgs. 192/2005, così come modificato dal DL 63/2013 convertito con legge 90/2013.

Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all’articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all’articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all’articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 € e non superiore a 4.200 €. L’ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.


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