Vi sono dei chiarimenti riportati dall’Agenzia delle Entrate in merito al mutuo contratto dai coniugi per l’acquisto della prima casa.
Chi paga la rata del mutuo in caso di separazione ? Se due persone sposate hanno contratto un mutuo per l’acquisto della casa familiare ripartendosi i costi dell’operazione a metà, in caso di separazione consensuale della coppia in cui hanno stabilito che la titolarità dell’appartamento spetti ad uno solo dei due, il coniuge divenuto unico proprietario è tenuto al pagamento delle rate del mutuo e ha diritto alla detrazione fiscale del 19% sugli interessi passivi dell’intera somma. In sostanza per l’agenzia entrate in caso di separazione consensuale solo uno dei coniugi pagherà la rata.
L’Agenzia specifica che questa detrazione è dovuta anche in assenza di una specifica modifica del contratto di mutuo; inoltre si sottolinea che non è importante che nel contratto di mutuo figuri lo scopo della richiesta di finanziamento, il soggetto interessato e cioè uno dei due ex coniugi che in corso di separazione consensuale si è visto attribuire la titolarità piena dell’immobile e del conseguente mutuo, può procedere con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per usufruire della detrazione del 19%.
Se uno dei due coniugi muore, invece, l’altro, assieme agli eventuali altri eredi, subentra nel pagamento e può detrarre gli interessi anche prima della regolarizzazione del mutuo con la banca.