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Chiusura del Fallimento

Da Rebecca63

Chiusura del FallimentoNon può essere concesso il beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori insoddisfatti al fallito che
abbia tenuto un comportamento volto a ritardare lo svolgimento della procedura concorsuale. Tra i comportamenti antigiuridici di cui all’art. 142 L.F. devono essere inclusi anche gli atti di disposizioni del proprio patrimonio, posti in essere all’imprenditore, nella consapevolezza della irreversibilità della crisi dell’impresa, avendo da tale momento il dovere di astenersi dal compiere tutti quegli atti che possono in qualche modo pregiudicare o ritardare la liquidazione dei beni dell’impresa, destinati ormai, in conseguenza della crisi in atto, ad essere liquidati per provvedere al soddisfacimento dei creditori nel rispetto della “par condicio” degli stessi.

Cassazione Civile, Sez. I, 23.05.2011, n. 11279

Teramo, 30 Maggio 2011 Avv. Annamaria Tanzi

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