L’art. 157 C.d.S. prevede due distinte condotte, quella di porre in sosta l’autoveicolo senza segnalazione dell’orario di inizio della sosta, laddove essa è prescritta per un tempo limitato, ed il fatto di non attivare il dispositivo di controllo della durata della sosta, nei casi in cui esso è espressamente previsto. L’espressione dispositivo di controllo di durata della sosta utilizzata dalla norma in esame comprende i casi di c.d. parcheggi a pagamento mediante acquisto di apposita scheda atteso che tale formula è la medesima di quella usata dalla disposizione del codice della strada che consente ai Comuni, nell’ambito delle loro competenze in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati, di stabilire aree di parcheggio a pagamento, anche senza custodia dei veicoli (art. 7 c.d.s., comma 1, lett. f).
Cassazione Civile, Sez. II, 04 Ottobre 2011, n. 20308
Teramo, 20 Ottobre 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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