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Come si diventa Consulenti Tecnici d’Ufficio del Giudice

Da Maurizio Picinali @blogagenzie

COSA E'
Presso ogni Tribunale e' istituito un albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Giudice (CTU): un registro nel quale sono iscritti i nomi delle persone, fornite di particolari competenze professionali e tecniche, alle quali il Giudice puo' affidare l'incarico di effettuare consulenze, stime e valutazioni utili ai fini del giudizio. Il CTU quindi non esercita mai attività decisoria, che spetta invece esclusivamente al Giudice.

L'albo e' tenuto dal Presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione sono deliberate da un Comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica, da un rappresentante dell'Ordine professionale o della Camera di Commercio per coloro che fanno parte di categorie che non sono organizzate in ordini o collegi professionali e, quindi non sono provviste di Albi professionali.

Il Presidente del Tribunale esercita l'attivita' di vigilanza e puo' promuovere procedimenti disciplinari (avvertimento, sospensione dall'Albo per un tempo non superiore ad un anno, cancellazione dall'Albo) nei casi in cui il Consulente non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dagli incarichi assunti, o non abbia mantenuto una determinata condotta morale e professionale

Come si diventa Consulenti Tecnici d’Ufficio del Giudice

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 13 e ss. disp. att. c.p.c.; artt. 66 e ss. disp. att. c.p.p.

CHI PUO' RICHIEDERLO
Possono essere iscritti all'Albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali e sono animati da spirito di correttezza e trasparenza.

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI
L'iscrizione nell'Albo dei consulenti tecnici del Giudice puo' essere richiesta mediante domanda al Presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione l'aspirante risiede o ha il domicilio professionale. La domanda deve contenere la dichiarazione di iscrizione all'ordine professionale o alla Camera di Commercio, l'indicazione della Categoria e della (o delle) specialita' prescelte. Per le categorie non previste dagli albi professionali e' necessaria la previa iscrizione nell'albo dei Periti e degli Esperti, tenuto dalla Camera di Commercio. I documenti da presentare sono:

1) domanda di iscrizione all'Albo, in bollo da € 16,00, con indicazione specifica delle materie richieste;
2) fotocopia del documento di identita' e del codice fiscale;
3) curriculum vitae firmato (con l'indicazione della propria mail/posta elettronica certificata (PEC));
4) titoli e documenti vari per dimostrare la speciale competenza tecnica e l'esperienza professionale acquisita (titoli scolastici, attestazione di terzi, perizie stragiudiziali o consulenze di parte comprovanti lo svolgimento di attivita' professionali di tipo valutativo, pubblicazioni).

Come si diventa Consulenti Tecnici d’Ufficio del Giudice

DOVE SI RICHIEDE
Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di apparteneza.
Palazzo di Giustizia
Orario di apertura: dal lunedi' al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

QUANTO COSTA

- Marca da bollo da € 16,00 da allegare all'istanza di iscrizione

In caso di accoglimento della domanda di iscrizione, e' dovuto il pagamento dell'importo di € 168,00 da effettuare mediante bollettino postale sul c.c. n. 8003, intestato all'Agenzia delle Entrate- Centro Operativo di Pescara- tasse di concessione governative.
Nota bene: il mancato pagamento della tassa preclude l'effettiva iscrizione all'albo dei consulenti (art. 13 del D.P.R. 26/10/1972 n.641).

TEMPI
Alcuni mesi

POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE
Si

NOTE
Non e' possibile essere iscritti all'albo CTU di un Tribunale diverso rispetto a quello competente nel comune di residenza o del domicilio professionale.
Gli iscritti all'Albo dei Consulenti del Giudice sono tenuti a comunicare tempestivamente all'ufficio competente la cessazione dell'attivita' professionale ed il cambiamento dell'indirizzo e del numero telefonico.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 co. 2° delle disp. att. del c.p.c., NESSUNO PUO’ ESSERE ISCRITTO IN PIU’ DI UN ALBO C.T.U. Autore: Enrico Lanfossi - Milano-portale del ctu.it e [email protected] settembre 2013


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