Magazine

Come trasformare il proprio veicolo in autocarro?

Creato il 30 marzo 2014 da Molipier @pier78
Come trasformare il proprio veicolo in autocarro?

Valutare la possibilità di convertire la tua automobile in autocarro (sfruttando le norme introdotte dalla Legge Finanziaria 244/2007) significa sostanzialmente bilanciare le limitazioni legislative al trasporto di persone con il risparmio fiscale che otterresti in termini di deduzione IRES, di detrazione Iva e di polizza assicurativa, che di base è sempre più conveniente rispetto all’ordinaria RC Auto.

In particolare, la stipula una polizza vantaggiosa è un’operazione tanto importante quanto laboriosa, vista l’ampia offerta. Il primo passo è vagliare un discreto numero di preventivi e orientarsi sul pacchetto complessivamente più conveniente. Fermo restando che optare per una compagnia emergente e per la stipula via web comporta spesso uno sconto ulteriore.

Per avere un panorama indicativo, puoi confrontare i preventivi e scegliere la migliore assicurazione online per il tuo autocarro nei vari portali online specializzati nella vendita di polizze online. Al fine di ottenere un preventivo che sia davvero ritagliato attorno alle tue esigenze, è possibile modulare la tua copertura in base all’uso effettivo che programmi per il mezzo: se è un uso commerciale e non domestico, sarà bene optare per una polizza che comprenda i danni derivanti dalle operazioni di carico e scarico, e magari anche il servizio di soccorso stradale in caso di guasto.

Come trasformare, allora, il tuo veicolo in autocarro? Bisogna rivolgersi a una carrozzeria specializzata, che apporti le necessarie modifiche meccaniche alla carrozzeria e al motore. Al termine del processo, il carrozziere dovrà rilasciarti un documento che attesti l’esecuzione dei lavori a norma di legge e compatibilmente alle specifiche della casa costruttrice.

Successivamente, bisogna farsi rilasciare dal responsabile tecnico della fabbrica un altro documento che certifica, in base alla categoria di riferimento, l’omologazione del mezzo modificato.

Dopodiché, si compila l’apposito modulo TT2119 di richiesta di trasformazione da autovettura in autocarro (distribuito dagli uffici della Motorizzazione o scaricabile dal sito del Ministero dei Trasporti) e vi si allegano le attestazioni di due distinti versamenti:
- uno da 25,00 € sul C.C. 9001;
- uno da 32,00 € sul C.C. 4028.
La dichiarazione di avvenuta esecuzione dei lavori dell’autofficina, l’attestato tecnico di omologazione del costruttore, il modulo TT2119 e le due attestazioni di versamento, corredati dalla carta di circolazione e da una copia della medesima, vanno infine presentati alla Motorizzazione. Se è tutto in regola, otterrai l’approvazione delle modifiche e l’immatricolazione del tuo “nuovo” autocarro.

Nonostante i vantaggi derivanti da questa pratica, occhio alla legge. L’art. 54 lettera d) del comma I del Codice della strada definisce gli autocarri come “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse”. Ciò lascia indubbiamente una certa libertà interpretativa in merito ai termini “persone” e “cose” (non deve dunque trattarsi obbligatoriamente di dipendenti del titolare del mezzo e di merci funzionali a un’attività lavorativa), ma proprio questa genericità rende tanto dubbio quanto rischioso l’utilizzo ai fini del trasporto di persone di un veicolo convertito in autocarro.

Da un lato, ogni carta di circolazione indica il numero massimo di passeggeri trasportabili in cabina, per cui si incorrerebbe in sanzioni amministrative solo se essi venissero sistemati sul pianale di carico in mancanza di apposita autorizzazione. Infatti, l’art. 82 comma VI precisa che “previa autorizzazione della Direzione Generale M.C.T.C. gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone”. Ma, dall’altro lato, il comma VIII afferma: “Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335″, con ulteriore sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi.


Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog