Il tema delle competenze professionali dei geometri e degli ingegneri hanno da sempre suscitato notevole interesse, per individuare il limite tra le due attività.
Alcuni comuni sono dotati di indirizzi operativi relativi ai procedimenti amministrativi in materia edilizia chiarendo le competenze professionali dei geometri e dei geometri laureati iscritti al Collegio professionale, in relazione alle caratteristiche dell’opera da realizzare che deve avere caratteristiche strutturali semplici con moduli ripetitivi sia pur con la presenza del cemento armato, che non richiedano competenze tecniche, particolari e specifiche, riservate per legge ad un diverso professionista.
Nel merito, la normativa vigente in materia non esclude del tutto le competenze professionali del geometra in ordine alla progettazione delle costruzioni civili, essendo stato abrogato il regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, per effetto del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212.
Pare del tutto scontato che una simile situazione possa creare contenzioso tra i relativi ordini professionali infatti, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. I, con la sentenza n. 1312 del 20 novembre 2013, ha respinto il ricorso proposto dall’Ordine degli ingegneri di Verona e provincia per l’annullamento dell’atto deliberativo comunale relativo alla delimitazione delle competenze professionali tra l’attività dei geometri e quella degli ingegneri.
Al riguardo la Corte Costituzionale ha più volte precisato che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio invalicabile di ordine generale, secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti, è riservata allo Stato, potendo la potestà legislativa regionale disciplinare quei soli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (Corte Costituzionale, 12 dicembre 2003, n. 353; 26 luglio 2005, n. 319; 25 novembre 2005, n. 424; 8 febbraio 2006, n. 40; 23 maggio 2013, n. 98; 18 giugno 2014, n. 178).
Nessun potere normativo in materia, neppure a livello regolamentare, è rinvenibile in capo ai comuni, in quanto la competenza attribuita dall’articolo 42 del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, ai consigli comunali si deve intendere circoscritta agli atti fondamentali dell’ente ivi espressamente indicati.
I Giudici di Palazzo Spada, in ordine alla delimitazione delle competenze professionali tra l’attività dei geometri e quella degli ingegneri, hanno stabilito che possono riportarsi le puntuali e condivisibili cui è giunta la giurisprudenza, nella quale si precisa che a norma dell’articolo 16, lett. m), del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e come si desume anche dalle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, che hanno rispettivamente disciplinato le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche, nonché dalla legge 2 marzo 1949, n. 144, recante la tariffa professionale, esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l’importanza, è riservata solo agli ingegneri ed agli architetti iscritti nei relativi albi professionali. (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 883, del 23 febbraio 2015)
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