E’ inammissibile il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, nei confronti di un decreto che omologa il concordato preventivo di una società, poiché va applicato quanto statuito dall’art 18 della L.F. in merito alla proposizione del reclamo avverso la sentenza che dichiara il fallimento. Tale articolo, in particolare, statuisce che il termine pari a giorni trenta per proporre reclamo, decorre, dal lato del debitore, dalla data di notificazione della sentenza ex articolo 17 L.F., nonché, per gli ulteriori soggetti, e quindi anche per l’Agenzia delle Entrate, dalla data della iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi del medesimo articolo.
Corte di Appello di Milano, Sezione IV Civile, Decreto 23.05.2012
Teramo, 19 Settembre 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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