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Concorso a cattedra: gli otto punti di criticità secondo l’Anief

Creato il 02 ottobre 2012 da Pedagogika2

Di Lucio Ficara
01/10/2012
Da un’analisi del bando del concorso a cattedra pubblicato lo scorso 25 settembre, emergono, da parte degli esperti, otto punti di criticità. A rilevarlo l’Anief, che intende sollevare, per via giudiziaria, un caso di illegittimità del bando stesso.

Il sindacato Anief ritiene inaccettabile e del tutto illegittimo l’esclusione dal concorso dei laureati dell’ultimo decennio e la contemporanea esclusione dei docenti di ruolo. Elenchiamo di seguito le otto motivazioni che evidenziano, per conto dell’Anief, una chiara illegittimità del bando:
1. I docenti con titolo di laurea conseguita dopo il 2002 fino al giorno del 25 settembre 2012, se questa rappresenta titolo idoneo per ottenere l’abilitazione all’insegnamento, potrebbero partecipare al concorso.
2. I docenti di ruolo non potrebbero essere esclusi dal concorso.
3. La soglia minima per l’ammissione alla seconda prova dovrebbe essere di 30/50. Il punteggio del test di preselezione deve essere equivalente al vecchio voto 6 e quindi dovrebbe essere pari o superiore a 30 e non 35, come invece stabilito dal Miur.
4. Prova in lingua straniera nella scuola elementare non obbligatoria. Il Testo Unico parla, infatti, di prove facoltative.
5. L’accertamento della conoscenza della lingua straniera all’orale. Non dovrebbe essere un obbligo.
6. Scelta del punteggio favorevole. La legge prevede che il candidato con un punteggio inferiore a quello ottenuto in occasione del concorso precedente, possa optare per il vecchio punteggio prima dell’esame dei titoli.
7. Valutazione permanenza nelle graduatorie. Dalla tabella dei titoli è assente ogni valutazione per la permanenza nelle graduatorie mentre viene riconosciuto, come previsto dalla norma, un punteggio superiore al titolo delle scuole di specializzazione rispetto ad altri titoli universitari.
8. Graduatoria di merito con validità triennale. Il concorso è stato bandito secondo il Decreto Legislativo 297/1994 che autorizza il ministro a rinnovare il concorso ogni tre anni. Di conseguenza, sarebbero infondate le rassicurazioni del ministro Profumo, che ha annunciato un nuovo bando nella primavera del 2013, a meno che non venga poi emanato un regolamento attuativo diverso dalle disposizioni legislative in vigore. Il concorso dovrebbe in ogni caso garantire una graduatoria di merito di durata triennale, valida fino al concorso successivo.
Da parte sua il Ministro si dice certo della piena legittimità del bando, che definisce inattaccabile da punto di vista dell’esclusione di molti laureati o dall’esclusione anche dei docenti di ruolo. Il ministro ha sempre sostenuto che il bando non è stato emanato frettolosamente, ma ben ponderato da esperti del MIUR. I sindacati e non solamente l’Anief, ritengono invece che il bando sia illegittimo soprattutto, per quanto riguarda l’esclusione dei docenti già di ruolo, che non potranno concorrere per altro grado di istruzione o per altra classe di concorso in cui non sono abilitati. A noi sembra che l’esclusione degli insegnanti già in ruolo, non sia giustificabile giuridicamente, ma sia solamente un provvedimento volto a non gonfiare i numeri dei partecipanti. Questo francamente potrebbe essere degli otto punti, elencati da Anief, quello fatale per l’annullamento di questo bando non voluto dalla maggioranza dei precari. http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=39984&action=view  


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