Magazine Economia

Confisca obbligatoria per i reati informatici

Creato il 02 marzo 2012 da Cindi
By David D'Agostini

Confisca obbligatoria per i reati informaticiNella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2012 è stata pubblicata la legge 15 febbraio 2012, n. 12 contenente nuove misure di contrasto alla criminalità informatica.

Tale normativa prevede la confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei c.d. computer crimes (i reati informatici introdotti nel codice penale dalle leggi 547/93 e 48/08) vale a dire nei seguenti casi:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 bis c.p.)
- falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 ter c.p.)
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)
- falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 sexies c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)
- frode informatica (art. 640 ter c.p.)
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

La confisca, è bene precisare, non si applica qualora lo strumento informatico o telematico appartenga a una persona estranea al reato. D’altro canto la dicitura “beni informatici e telematici” è lasciata volutamente ampia al fine di comprendere, alla luce delle elaborazioni giurisprudenziali in relazione alla nozione di «sistema informatico e telematico», qualsiasi res (materiale ma anche immateriale) tipicamente utilizzata, in tutto o in parte, per la commissione dei richiamati reati.

Inoltre viene previsto che gli strumenti informatici o telematici utilizzati per la commissione dei suddetti reati, nonché dei delitti previsti dagli art. 473 (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) dopo il sequestro vengano affidati in custodia giudiziale -e dopo la confisca siano definitivamente assegnati- agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di contrasto ai crimini informatici ovvero ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia.

Destinazione analoga spetta ai beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti contro la personalità individuale (artt. 600-604 c.p.), si pensi in particolare alla pedopornografia.

Considerato che nel nostro ordinamento penale l’istituto della confisca tende a prevenire la commissione di nuovi reati, il fatto che con la legge n. 12/12 venga introdotta una confisca obbligatoria non per qualsiasi reato commesso utilizzando strumenti informatici (computer fissi e portatili, cellulari di ultima generazione, supporti di archiviazione di informazioni o di programmi informatici, etc.), ma solo per quelli sopra elencati, implica una specifica presunzione di reiterazione da parte del legislatore, a prescindere da una valutazione in concreto da parte del giudice.

Tale normativa desta perplessità anche per l’affidamento degli strumenti in uso alla polizia prima della sentenza di condanna, demandato sostanzialmente a un’analisi tecnica forense di parte. Ciò svela l’autentica ragione della novella, ossia la necessità di sopperire una conclamata carenza di mezzi… come ammesso nella relazione al disegno di legge in cui si menziona il “forte squilibrio tecnologico tra le dotazioni informatiche messe a disposizione delle Forze di polizia e quelle comunemente utilizzate dalla criminalità” e si ricorda come “in assenza di adeguate dotazioni d’ufficio, poliziotti, carabinieri e finanzieri mandano avanti le indagini anche grazie a qualche computer comprato di tasca propria o usufruiscono di vecchi modelli in via di rottamazione concessi per poco tempo in comodato d’uso dalle società che forniscono alle forze dell’ordine i materiali per le intercettazioni telefoniche“.

La ratio può apparire meritoria, ma di fatto piega l’istituto della confisca ad altre necessità e, in ogni caso, forse sarebbe stato meglio lasciare che decidesse caso per caso un giudice in contraddittorio.

Share this:


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :