Nel mese di marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto che dà ai notai la possibilità di stipulare contratti di compravendita di immobili direttamente dal proprio computer, senza la presenza del compratore e del venditore. Quando il decreto sarà operativo, l’atto notarile potrà essere effettuato online e senza costi aggiuntivi. Per cui sarà possibile acquistare e vendere un immobile ubicato in un’altra città, rimanendo comodamente in casa e delegando al notaio tutte le incombenze.
Facendo un esempio, sarà possibile che compratore e venditore di una casa, non vadano dallo stesso notaio, ma che ognuno si rivolga al proprio, garantendo quindi una grande comodità se le persone sono residenti in città diverse. In questo caso i due notai potranno comunicare tra di loro
attraverso la Run (Rete unitaria del notariato), con collegamento intranet, la rete che mette in contatto tutti i notai d’Italia. Redatto l’atto sul computer il notaio lo leggerà al proprio cliente, dal quale otterrà l’assenso. Tutti dovranno utilizzare la propria firma digitale attraverso una smart card che attesta l’identità dei soggetti. Il notaio, nell’arco di mezz’ora (rispetto ai 15-20 giorni di oggi) rilascerà al cliente una copia digitale o cartacea del contratto, che può essere anche stampata.
Non ci saranno costi aggiuntivi per venditore e compratore. I costi saranno gli stessi pagati oggi.
Le differenze tra la compravendita tradizionale e quella online sono sostanzialmente tre:
- I notai saranno due, le spese non raddoppieranno, ma la parcella sarà suddivisa tra due notai in base a dei criteri che saranno specificati nella normativa.
- Il pagamento dell’immobile avverrà mediante bonifico bancario, visto che si opera in due città diverse.
- La consegna delle chiavi dal vecchio al nuovo proprietario avverrà, non di fronte al notaio, ma attraverso una persona di fiducia del venditore, come ad esempio un agente immobiliare.
La domanda sorge spontanea: internet garantisce sicurezza? La risposta è che non ci sono problemi. Dal punto di vista giuridico, l’atto pubblico online ha la stessa valenza di quello cartaceo. Gli atti notarili informatici saranno conservati, secondo le norme di legge, dai notai che possono anche rilasciare copie. Quando il notaio cesserà l’attività, gli atti informatici saranno depositati presso gli archivi notarili gestiti dal Ministero della Giustizia, come avviene oggi per quelli cartacei.
Da precisare, infine, che l’atto notarile informatico non è comunque obbligatorio, ed è anzi, per la sua attuazione, necessario il consenso di entrambe le parti.