Ai sensi dell’articolo 6, primo comma, della legge n. 392 del 1978 In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi. Succede altresì nel contratto il convivente more uxorio del conduttore, come chiarito della sentenza della Corte Costituzionale, 7 aprile 1988, n. 404, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva il convivente nel novero dei successibili nella titolarità del contratto di locazione.
La Suprema Corte nell’epigrafata sentenza ha ulteriormente specificato che in tema di successione nel contratto di locazione la norma succitata di cui all’art. 6, 1 comma, L. n. 392/78 “trova applicazione anche qualora l’evento morte riguardi un soggetto che sia in precedenza subentrato ai sensi della stessa norma nella posizione di conduttore al conduttore originario, dovendosi escludere che la norma possa operare solo con riguardo alla successione nella posizione di quest’ultimo”.
Esemplificando ulteriormente può dirsi che il diritto di successione nel contratto di locazione, che consente di far subentrare coniuge, eredi, parenti ed affini conviventi del conduttore nonché il convivente more uxorio di questi nella conduzione dell’immobile, opera anche se c’è un passaggio intermedio ovvero se, deceduto l’originale titolare del diritto, a questi subentri altro soggetto che a sua volta muoia, lasciando a sua volta l’appartamento al proprio convivente
.Senteza Cassazione civile, sez. III, 13 febbraio 2013 n. 3548