"I mezzi di informazione hanno dedicato ampio spazio alle misure previste dal piano per il lavoro messo a punto dal Governo. Alcuni commenti hanno sollevato delle perplessità sull'efficacia e la reale innovatività dei provvedimenti, relative, in particolare, alle disposizioni riguardanti i contratti a tempo determinato. Per chiarire alcuni dubbi interpretativi, può quindi essere utile fornire qualche elemento di precisazione rispetto all'illustrazione generale dei provvedimenti avvenuta nella conferenza stampa seguita al Consiglio dei Ministri del 12 marzo. Con l'entrata in vigore del decreto legge il datore di lavoro può sempre instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato senza causale, nel limite di durata di trentasei mesi. Viene così superata la precedente disciplina che limitava tale possibilità solo al primo rapporto di lavoro a tempo determinato. Inoltre, la possibilità di prorogare un contratto di lavoro a termine in corso di svolgimento è sempre ammessa, fino ad un massimo di 8 volte nei trentasei mesi. Rimane, quale unica condizione per le proroghe, il fatto che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato. Nell'introdurre il limite del 20% di contratti a termine che ciascun datore di lavoro può stipulare rispetto al proprio organico complessivo, il decreto fa comunque salvo quanto disposto dall'art. 10, comma 7, del D.lgs. 368/2001, che da un lato lascia alla contrattazione collettiva la possibilità di modificare tale limite quantitativo e, dall'altro, tiene conto delle esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagionalità.Infine, per tenere conto delle realtà imprenditoriali più piccole, è previsto che le imprese che occupano fino a 5 dipendenti possono comunque stipulare un contratto a termine.Con questi interventi, il governo ha inteso offrire la risposta ritenuta più efficace alle attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo del Paese. Naturalmente, si tratta di misure sulle quali il Parlamento sarà chiamato a pronunciarsi fin dai prossimi giorni e potrà fornire spunti e proposte per un loro eventuale miglioramento."
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
Quindi, riassumendo:- i contratti a termine senza motivazioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (c.d. acausali) potranno essere instaurati sempre (non più solo in occasione del primo rapporto di lavoro a termine), nel limite di durata di trentasei mesi;- sarà possibile prorogare un contratto di lavoro a termine in corso di svolgimento fino ad un massimo di 8 voltenei trentasei mesi, sempre a condizione che le proroghe si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato;- l'introduzione del limite del 20% di contratti a termine che ciascun datore di lavoro può stipulare rispetto al proprio organico complessivo deve in ogni caso considerare il CCNL applicato, poichè quest'ultimo potrà modificare tale limite quantitativo oltre a tener conto delle esigenze sostitutive e della stagionalità dell'attività, fatto comunque salvo il diritto dei datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti di stipulare un contratto a termine.