Ai fini della colpa grave o del dolo da rinvenirsi in un contratto di assicurazione sulla vita, in presenza di sintomi ambigui e non
specifici, stante la genericità degli stessi, non integra affatto dolosa reticenza né comportamento gravemente colposo il fatto che l’assicurato non abbia, al momento della stipula della polizzavita, dichiarato la esistenza di quei sintomi a cui i medici hanno dato rilievo aspecifico e tranquillizzante, qualora questi sintomi, aggravatisi, risultino, attraverso successive indagini strumentali o di altra natura, premonitori di una vera e propria malattia, che, data la sua insidiosità, può essere acclarata solo con specifico esame, secondo la valutazione della situazione che il paziente presenta (nella specie, secondo la compagnia, l’assicurato avrebbe taciuto, al momento della stipula della polizza vita, di essere portatore di una grave patologia, che in poco tempo ne avrebbe cagionato la morte; a detta della Corte, però, l’assicurato ebbe certezza della patologia solo con la diagnosi definitiva avvenuta a distanza di oltre 9 mesi da quando stipulò la polizza vita).
Cassazione Civile, Sez. III, 21 Giugno 2011, n. 13604
Teramo, 25 Giugno 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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