Magazine Attualità

Corruzione e falso in bilancio. Ecco la riforma a breve in vigore

Creato il 05 giugno 2015 da Retrò Online Magazine @retr_online

La legge anticorruzione n. 69, approvata definitivamente il 27 maggio di quest’anno, entrerà in vigore il 14 giugno. Il testo affronta due tematiche generali: in primo luogo, la disciplina sanzionatoria dei delitti contro la pubblica amministrazione e, in secondo luogo, le disposizioni penali in materia di società e consorzi, con l’attesa riapparizione del delitto di falso in bilancio.

Non è una novità che ogni governo cerchi di mettere mano alle norme che regolano la disciplina anti-corruzione: la giustificazione non va forse ritrovate nelle mere buone intenzioni degli esecutivi, ma anche – e oserei dire soprattutto – nel tentativo di accaparrarsi consenso elettorale e credibilità. Credibilità anche a livello internazionale, dal momento che tutto il mondo ha assistito agli eventi verificatesi nei cantieri Expo. Gli scandali che hanno attorniato infatti questo eventi hanno proiettato sulla classe dirigente statale e locale un’ombra inquietante. Non sorprende perciò la denuncia dell’Ocse: in Italia, infatti, la percezione della corruzione nelle istituzioni è salita fino a sfiorare il 90%.

A dare i dati più allarmanti, tuttavia, è Confindustria. Nel rapporto dello scorso dicembre infatti si sottolinea come, per uscire dalla crisi e per riportare l’Italia a livelli di sviluppo competitivi in Europa, sia necessaria una lotta intensa e determinata alla corruzione. In particolare, Confindustria parla di un’illegalità diffusa, sintomo dell’indifferenza generalizzata verso il rispetto delle regole. Questo vero e proprio freno per lo sviluppo economico riduce gli investimenti privati, altera l’efficienza della spesa pubblica, peggiorando la qualità – non solo percepita – delle istituzioni. Ne consegue un clima di sfiducia generale. Ragionando in termini quantitativi, a un aumento di un punto dell’indice della corruzione corrisponde una diminuzione del tasso di crescita del Pil pro-capite di 0.8 punti percentuali. Se l’Italia riuscisse a raggiungere i livelli di corruzione spagnoli, d’altronde, il tasso di crescita annuo aumenterebbe dello 0.6%, dati che risulterebbero molto positivi in un momento di crisi.

Confindustria non si è però limitata a lanciare l’allarme: diversi sono infatti i suggerimenti di azione politica avanzati nel rapporto. Tra le politiche di prevenzione sono infatti indicati: una maggiore tutela di chi denuncia il fenomeno corruttivo, codici di condotta più efficaci nelle imprese e una spinta alle iniziative dell’Autorità garante della concorrenza. Tra le politiche di repressione, invece, troviamo: il contrasto a reati sentinella (falso in bilancio, autoreciclaggio, ecc…), adeguamento quindi agli standard dei sistemi penali internazionali ( anche qui il riferimento è al falso in bilancio) e una riforma della prescrizione funzionale alla lotta a questo genere di reati.

La legge 27 maggio 2015, n. 69 sembra cogliere molti dei punti indicati nel suddetto rapporto, con una particolare attenzione soprattutto alla repressione del fenomeno corruttivo. Analizzando i dodici articoli compresi nel testo, si nota infatti che tutta la prima parte è dedicata a disposizioni inasprenti la disciplina già esistente. Significativo, in specie, risulta essere l’articolo 1 che, elencando alcuni reati contro la pubblica amministrazione (peculato, corruzione propria, corruzione impropria, corruzione in atti giudiziari) si limita ad aumentarne la pena corrispondente. All’ultimo comma dello stesso, tuttavia, di prevede una nuova circostanza attenuante premiante nel caso in cui il reo si adoperi ad evitare ulteriori danni o comunque collabori nell’individuazione delle somme illecite o di eventuali complici.

Il reato di concussione – che si verifica allorquando il pubblico ufficiale costringe a dare o promettere indebitamente danaro o altra utilità in forza della funzione da lui rivestita – è esteso anche all’incaricato di pubblico servizio: si ha dunque un’espansione della sfera giuridica compresa nel testo letterale della disposizione. Dal punto di vista procedurale, poi, è interessante l’integrazione apportata all’art. 444 c.p.p.: nei suddetti reati di natura corruttiva, infatti, il ricorso al patteggiamento è condizionato alla restituzione integrale del prezzo o profitto del reato. È disposto, oltre a ciò, che l’Autorità nazionale anticorruzione – oggi guidata dall’ex pm Raffaele Cantone – collabori con il pubblico ministero, avendo immediatamente notizia delle imputazioni dei reati in questione. Non deve sfuggire, inoltre, l’importanza dell’art. 5, il quale inasprisce le pene previste all’articolo 416-bis c.p., ove è disciplinato il reato di associazione di stampo mafiosa: la reclusione arriva infatti a raggiungere, nel caso più grave, i ventisei anni.

Al Capo II delle legge si trovano le modifiche alle disposizioni penali i materia di società e consorzi. In questo caso, a subire le modifiche più evidenti sono due articoli del codice civile: il 2621 e il 2622. Entrambi sanzionano le false comunicazioni sociali: il primo nel caso di società non quotate, il secondo, invece, nel caso di società quotate in borsa, società emittenti strumenti finanziari o che fanno appello al pubblico risparmio. È proprio in questo Capo che viene ristabilito il famoso delitto di falso in bilancio.

La precedente configurazione dell’art. 2621, infatti, considerava il falso in comunicazioni sociali una contravvenzione punibile con l’arresto fino a due anni. Quest’ultima prevedeva però un’ampia gamma di casi in cui la punibilità del reato veniva esclusa, con la previsione di una mera sanzione amministrativa: in particolare, per eludere la punibilità ex art. 2621, bastava che il risultato economico di esercizio (utili e perdite) non differisse dal reale di più del 5%, che il patrimonio netto non differisse di più del 1% e che le eventuali valutazioni estimative non sforassero del più del 10%. L’attuale formulazione dell’articolo ristabilisce appunto il delitto di false comunicazioni sociali, punibile con una pena da uno a cinque anni. Sono previsti, in più, una fattispecie attenuata in caso di fatti di lieve entità (la pena va dai due a tre anni) e un caso di non punibilità per particolare tenuità del fatto: entrambe le figure sono affidate perciò alla valutazione del giudice e non a criteri quantitativi. L’articolo 2622, d’altro canto, prevede un aumento della pena da un minimo di 3 mesi e un massimo di 3 anni, a un minimo di tre anni a un massimo di otto.

Insomma, con questo nuovo intervento normativo aumenta il carico repressivo in materia di corruzione del nostro ordinamento giuridico, con la forse troppo ingenua speranza della classe dirigente di poter così arginare il fenomeno. Si spera comunque in una definitiva e unitaria regolamentazione della materia, che sappia incidere in tutti gli ambiti della società italiana.

Tags:associazione mafiosa,autorità nazionale anticorruzione,corruzione,expo,falso in bilancio,legge 69,legge anticorruzione,pubblica amministrazione,società

Related Posts

PoliticaVolume III - Il Nazionalsocialismo

Estrema destra: il cuore oscuro dell’Europa

Il corriere di MilanoMilano

Il Bar Luce di Wes Anderson per Fondazione Prada

EventiIl corriere di MilanoPrima PaginaSocietà & Cultura

The Rocky Horror Show torna in Italia per Expo.

AttualitàEventiEXPO 2015

Retrò Online all’EXPO 2015 (LIVE)


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :