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Corte Costituzionale. Licenziamenti: rito Fornero.

Da Rebecca63

licenziatoCon sentenza n. 78 depositata il 13 maggio 2015, in materia di licenziamento, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondatala questione di legittimità costituzionale  della previsione, contenuta nella legge n. 92/2012, circa la coincidenza  tra il giudice che ha emesso l’ordinanza che decide sul ricorso del lavoratore e quello avanti al quale presentare l’opposizione all’ordinanza stessa. Osserva la Consulta che ” il fatto che entrambe le fasi di detto unico grado possano essere svolte dallo stesso magistrato non confligge con il principio di terzietà del giudice e si rivela, invece, funzionale all’attuazione del principio del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata. E ciò anche a vantaggio, soprattutto, del lavoratore, il quale, in virtù dell’effetto anticipatorio (potenzialmente idoneo ad acquisire anche carattere definitivo) dell’ordinanza che chiude la fase sommaria, può conseguire una immediata, o comunque più celere tutela dei propri diritti, mentre la successiva ed, eventuale, fase a cognizione piena è volta a garantire alle parti, che non restino soddisfatte della contenuto dell’ordinanza opposta, una pronuncia più pregnante”.

Corte Costituzionale, Sentenza 13 Maggio 2015, n. 78

Teramo, 14 Maggio 2015 Avv. Annamaria Tanzi

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